L’aumento del tetto del salario accessorio: istruzioni per l’uso

Calcolo degli incrementi possibili, scelta della loro misura, attestazione del rispetto degli equilibri di bilancio, ripartizione tra la parte stabile del fondo ed il salario accessorio delle elevate qualificazioni e ripartizione tra le forme di possibile utilizzazione: sono questi i 5 passaggi attraverso cui le amministrazioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle…

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Calcolo degli incrementi possibili, scelta della loro misura, attestazione del rispetto degli equilibri di bilancio, ripartizione tra la parte stabile del fondo ed il salario accessorio delle elevate qualificazioni e ripartizione tra le forme di possibile utilizzazione: sono questi i 5 passaggi attraverso cui le amministrazioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, nonché delle unioni che sono state destinatarie di cessione di quote di capacità assunzionali, possono dare applicazione alle previsioni dettate dall’articolo 14, comma 1 bis del d.l. n. 25/2025 (per come convertito dalla legge n. 69/2025).

Prima di fornire i suggerimenti, non possiamo che ricordare la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 175706 del 27 giugno 2025, “Indicazioni operative in merito all’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni”. E sottolinearne la lettura assai restrittiva della possibilità offerta dal legislatore.

A partire dalla seguente constatazione: la sua emanazione, subito dopo l’approvazione della legge n. 69/2025, è stata preannunciata dal ministro per la PA, sen. Zangrillo, ma il testo è stato redatto solamente dalla Ragioneria Generale dello Stato e non vi è traccia di pareri della Funzione Pubblica.

In particolare, essa include questi incrementi nel tetto della spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/20026. Il che si scontra con le indicazioni già fornite dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato nella circolare 9/2016, che esclude in via interpretativa varie voci dal calcolo del citato tetto, e soprattutto con il testo dell’articolo 7, comma 1, del decreto 17 marzo 2020 della Funzione Pubblica, d’intesa con la stessa RGS e con il Ministero dell’Interno, per il quale gli aumenti di spesa di personale negli enti virtuosi a seguito delle assunzioni di personale vanno in deroga al citato tetto di spesa per i dipendenti.

IL CALCOLO DEGLI AUMENTI

La prima operazione da effettuare è il calcolo degli incrementi possibili. Essa va fatta inserendo al numeratore la somma delle risorse di parte stabile e di quelle destinate al finanziamento del salario accessorio delle elevate qualificazioni, con gli aumenti che si intende effettuare.

Per la RGS nel calcolo del fondo occorre tagliare le risorse che sono state sottratte allo stesso per garantire il rispetto del tetto del salario accessorio del 2016 di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017; occorre inserire sia la tredicesima mensilità che gli oneri sostenuti per il trattamento economico del personale a tempo determinato. Ed ancora, per il periodo gennaio marzo 2023occorre considerare anche “le posizioni economiche dall’articolo 76, comma 3, indicati nella Tabella F del CCNL 2019-2021”, mentre per il periodo aprile dicembre si devono considerare “i nuovi stipendi tabellari unici definiti per ciascuna area di inquadramento dall’articolo 78, comma 1, indicati nella Tabella G del CCNL 2019-2021”.

La circolare esclude, a parere di chi scrive in modo inopinato, l’Indennità di Vacanza Contrattuale perché non ancora inglobata negli aumenti contrattuali.

Ci viene detto, il che di fatto abbassa la soglia delle risorse che possono essere destinate a questo incremento, che “ai fini della verifica del rispetto della sostenibilità finanziaria introdotta dall’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le risorse incrementali, unitamente a quelle già presenti nel Fondo, devono essere maggiorate degli oneri riflessi a carico degli enti, con esclusione dell’IRAP”, mentre “le risorse da destinare al Fondo sono, in coerenza con quelle che già alimentano il fondo, al netto degli oneri riflessi a carico degli enti”.

Con questo aumento si deve restare nel tetto della spesa del personale media del triennio 2011/2013 (anno 2008 per i comuni fino a 1.000 abitanti). Ed occorre ancora verificare che siano rispettati i vincoli dettati dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, cioè per gli enti cd virtuosi che si rimane nella soglia massima fissata dal citato decreto del 17 marzo 2020 nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti; per gli enti cd non virtuosi si rimane nel tetto massimo del 30% dei risparmi dei cessati dell’anno precedente e, per i comuni cd intermedi, non si peggiora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell’anno precedente.

LA SCELTA DELLA MISURA DEGLI AUMENTI

La decisione sulla utilizzazione della possibilità e sulla sua quantificazione appartiene alla competenza della giunta.
Occorre nel contempo rispettare le previsioni dettate dall’articolo 48 del d.lgs. n. 165/2001, quarto comma, per le quali “l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura”.

Quindi occorre una variazione di bilancio che appartiene alla competenza del consiglio, con una deliberazione che deve essere adeguatamente motivata, con espressa indicazione della destinazione di queste risorse. 

IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il legislatore detta la condizione del “rispetto .. dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione”. Di conseguenza, il o i revisori dei conti devono attestare la permanenza dell’equilibrio pluriennale di bilancio.

Al riguardo occorre ricordare, con la citata circolare della RGS, che questi aumenti hanno un carattere permanente e che, quindi, anche questa attestazione deve avere un carattere permanente, il che si deve conciliare con la considerazione che i bilanci approvati sono annuali e pluriennali. 

LA RIPARTIZIONE TRA PARTE STABILE DEL FONDO ED ELEVATE QUALIFICAZIONI

Per la circolare della Ragioneria Generale dello Stato la ripartizione degli aumenti tra la parte stabile del fondo ed il finanziamento delle elevate qualificazioni deve essere effettuata in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 7, comma 4, lettera u), del CCNL 16.11.2022.

Questa lettura solleva numerose perplessità, a partire dal fatto che è lo stesso legislatore a prevedere ambedue queste possibilità.

LA UTILIZZAZIONE
Spetta sicuramente alla contrattazione decentrata integrativa ripartire queste risorse. Quindi, per quelle inserite nella parte stabile del fondo, deciderne la destinazione, ivi compresi il finanziamento delle progressioni economiche/differenziali stipendiali ed il welfare integrativo, nonché per quelle destinate alle elevate qualificazioni, la ripartizione tra retribuzione di posizione e di risultato, fermo restando che alla seconda voce deve essere destinato almeno il 15%.

Sulla base del dettato normativo non è previsto che si possa utilizzare la disposizione per aumentare le risorse per il trattamento economico accessorio della dirigenza e/o dei segretari. Tale previsione sembra contrastare con le prescrizioni dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. che fissano un tetto complessivo alle risorse destinate al salario accessorio e non ai singoli fondi. 

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