Da molto tempo a questa parte si afferma che nella PA non occorrono giuristi ed esperti in diritto amministrativo. Servono ingegneri, psicologi, esperti in big data, manager, matematici, perchè no anche filosofi, teologi, astrofisici, maniscalchi, liutai, selleri, macchinisti, fuochisti, uomini di fatica, affini.
Tutto vero, per carità: ben vengano nuove e vecchie professionalità. Tuttavia, un minimo, ma proprio un’anticchedda, di competenza giuridica non farebbe male.
E sì. Perchè se, legittimamente, il Governo ritiene di non inserire nè nella legge di bilancio, nè nel decreto milleproroghe, la proroga del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili nella PA, allo scopo di ripristinare il diritto occorre un’altra legge.
Invece i biologi, teologi, astrofisici, matematici, manager e quant’altro operanti dalle parti di Palazzo Vidoni, considerando inutile, burocratico, stantio e appesantimento applicare le norme, hanno pensato di rimediare alla mancata proroga per legge di un diritto sancito per legge, facendo emettere all’inquilino di Palazzo Vidoni una direttiva.
Leggiamone il contenuto principale: “Il quadro odierno, connotato dall’ormai superata contingenza pandemica (dichiarata conclusa dall’Organizzazione mondiale della sanità in data 5 maggio 2023), da una disciplina contrattuale collettiva ormai consolidata e dalla padronanza, da parte delle amministrazioni, dello strumento del lavoro agile come volano di flessibilità orientato alla produttività ed alle esigenze dei lavoratori, ha fatto ritenere superata l’esigenza di prorogare ulteriormente i termini di legge che stabilivano l’obbligatorietà del lavoro agile per i lavoratori che – solo nel contesto pandemico – sono stati individuati quali destinatari di una specifica tutela.
A tal proposito, ed allo scopo di sensibilizzare la dirigenza delle amministrazioni pubbliche ad un
utilizzo orientato alla salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute, degli
strumenti di flessibilità che la disciplina di settore – ivi inclusa quella negoziale – già consente, si ritiene necessario evidenziare la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.
Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà, pertanto, il dirigente
responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, attraverso specifiche
previsioni nell’ambito degli accordi individuali, che vadano nel senso sopra indicato“.
In effetti, a leggere la direttiva, se ne coglie la natura. A differenza di quanto affermato impropriamente dalle testate giornalistiche non specializzate, la direttiva non rimedia per nulla alla mancata proroga della normativa a tutela dei lavoratori fragili.
L’atto del Ministro si distingue per la sua assoluta inutilità. Non può modificare la legge: non può, cioè, introdurre il diritto al lavoro agile per i fragili. Non può costituire fonte del lavoro agile: infatti, richiama la contrattazione collettiva, che nel quadro ordinamentale vigente è la fonte attuativa del d.l. 81/2017, articolo 18.
Non essendo fonte costitutiva di alcun rapporto giuridico, la “direttiva” non è nemmeno una direttiva: è poco più di un compitino parzialmente ricognitivo della normativa vigente, volto forse ad una moral suasion.
L’atto, infatti, ricorda ai dirigenti che tramite gli accordi individuali possono attivare il lavoro agile per i lavoratori fragili.
Ma, dovrebbe risultare chiaro che un conto è per il fragile contare su un diritto; altro è ottenere un accordo.
La direttiva non ha nessun genere di cogenza nei confronti della dirigenza, come del resto vale per qualsiasi direttiva.
Dunque, la direttiva serve a pochissimo, se non ottenere uno spazio mediatico, composto da articoli che la confondono o propagandano come rimedio alla proroga normativa mancata, e commenti che più tecnicamente ne svelino effetti e natura.
Un punto di tale atto è, però, interessante: “anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza“.
Ricordate? Molti, tra Ministri, commentatori ed autorità pubbliche varie, nei mesi scorsi si erano sperticati per rintuzzare, piccati, chi evidenziava la persistenza nel lavoro pubblico, della “prevalenza” della “presenza”.
Se la direttiva in commento ha una minima utilità è questa: smentire quelle reazioni malmostose, volte a negare infastidite la realtà. Palazzo Vidoni conferma e confessa: la prevalenza era rimasta eccome.
