Le assunzioni degli enti in difficoltà finanziaria: le novità del dl omnibus 

L’allungamento di sei mesi del termine per la conclusione delle assunzioni autorizzate dalla Cosfel per gli enti dissestati, strutturalmente deficitari e/o in cd predissesto, così da arrivare alla fine dell’anno di autorizzazione, è una delle novità di maggiore rilievo contenute nella legge 7 ottobre 2024 n. 143 di conversione del d.l. n. 113/2023, cd omnibus.…

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L’allungamento di sei mesi del termine per la conclusione delle assunzioni autorizzate dalla Cosfel per gli enti dissestati, strutturalmente deficitari e/o in cd predissesto, così da arrivare alla fine dell’anno di autorizzazione, è una delle novità di maggiore rilievo contenute nella legge 7 ottobre 2024 n. 143 di conversione del d.l. n. 113/2023, cd omnibus. In questo modo tali amministrazioni hanno la possibilità di dare concretamente corso alle assunzioni necessarie per potere svolgere al meglio i propri compiti istituzionali.

La disposizione contiene numerose altre norme assai importanti per le amministrazioni locali: sono dettate numerose novità per i segretari comunali (l’ampliamento del numero di comuni che possono utilizzare quelli di prima nomina, la riduzione della formazione e dei tirocini dei segretari neo assunti e la prosecuzione delle semplificazioni per l’accesso al concorso per segretari); la proroga dei tirocini di inclusione sociale, le nuove disposizioni per le riscossioni, le nuove regole per contributi alle province ed alle città metropolitane, ivi comprese quelle in dissesto, la rinegoziazione dei mutui, la liberalizzazione dell’utilizzo dell’avanzo vincolato e l’aumento delle anticipazioni da riconoscere agli enti locali per gli interventi per l’attuazione del PNRR.

I TERMINI PER LA EFFETTUAZIONE DELLE ASSUNZIONI NEGLI ENTI IN DIFFICOLTA’

Con l’articolo 18 ter si amplia a tutto l’anno successivo la possibilità per gli enti locali dissestati, strutturalmente deficitari ed in cd predissesto di concludere le assunzioni autorizzate dalla COSFEL entro l’anno successivo.

Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2023 aveva esteso questa possibilità dallo stesso anno fino ai primi sei mesi di quello successivo e che, in precedenza, l’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge n. 198/2022 aveva previsto una norma di analogo tenore per le assunzioni programmate dagli stessi soggetti e autorizzate per l’anno 2022, consentendone il perfezionamento entro il 30 giugno 2023.

Sulla base della nuova disposizione la proroga è di altri 6 mesi, oltre alla conferma della durata permanente di tale previsione.

LE ASSUNZIONI NEGLI ENTI DISSESTATI, STRUTTURALMENTE DEFICITARI ED IN PREDISSESTO

Le amministrazioni locali che hanno dichiarato il dissesto, quelle che sono strutturalmente deficitarie e quelle che hanno avviato le procedure per il cd predissesto devono applicare regole specifiche per le assunzioni di personale, sia a tempo indeterminato che determinato, regole che sono più restrittive rispetto a quelle di carattere generale. Si deve subito evidenziare che queste regole non si applicano per le assunzioni di personale che sono interamente eterofinanziate da altri soggetti.

In primo luogo, devono verificare la consistenza della propria dotazione organica ed adeguarla ai parametri massimi fissati dallo specifico Decreto che il Ministero dell’Interno deve adottare con cadenza triennale: attualmente si deve fare riferimento a quello del 18 novembre 2022, che era stato dettato per il triennio 2020/2022. Questo Decreto fissa il tetto massimo del personale di ogni ente locale che si trova in condizione di dissesto, predissesto o strutturalmente deficitario, sia per la consistenza della dotazione organica, sia per i dipendenti in servizio. Occorre inoltre aggiungere che, a tali fini, le amministrazioni devono dare applicazione ai vincoli che si sono autonomamente dettati, con particolare riferimento ai piani per la fuoriuscita dal cd predissesto.

Il tetto massimo è distinto sulla base della popolazione residente (si ricorda che essa va calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente):

fino a 499 abitanti1/83
da 500 a 999 abitanti1/112
da 1.000 a 1.999 abitanti1/132
da 2.000 a 2.999 abitanti1/151
da 3.000 a 4.999 abitanti1/159
da 5.000 a 9.999 abitanti1/169
da 10.000 a 19.999 abitanti1/166
da 20.000 a 59.999 abitanti1/152
da 60.000 a 99.999 abitanti1/134
da 100.000 a 249.999 abitanti1/120
da 250.000 a 499.999 abitanti1/91
da 500.000 e oltre1/85

Come si vede, siamo in presenza di una curva ad U: aumenta con il crescere della popolazione per i comuni medi e diminuisce per quelli grandi.

Il decreto si completa con la indicazione dei rapporti dipendenti popolazione per le città metropolitane e le province.

Le assunzioni nelle amministrazioni dissestate, strutturalmente deficitarie ed in cd predissesto, devono essere autorizzate da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria (COSFEL) che è istituita presso il Ministero dell’Interno. Occorre ricordare che non è necessaria tale autorizzazione nè per l’adozione del programma del fabbisogno né per l’avvio delle procedure selettive. Essa è necessaria per la effettuazione delle assunzioni.

Tale autorizzazione non è inoltre necessaria, oltre che per quelle interamente etero finanziate, per le convenzioni e per il cd scavalco condiviso, con ciò intendendo la utilizzazione da parte di un altro ente all’interno dell’orario di lavoro. Essa è invece necessaria per il cd scavalco d’eccedenza, cioè per la utilizzazione del comma 557 della legge n. 311/2004, che ricordiamo essere la disposizione che consente ai comuni fino a 25.000 abitanti, alle unioni, ai consorzi ed alle comunità montane di utilizzare dipendenti di altri enti locali al di fuori dell’orario di lavoro e fino ad un massimo di 12 ore settimanali. Ricordiamo che gli oneri per lo scavalco condiviso e per quello d’eccedenza sono compresi nel tetto della spesa del personale, mentre sono compresi nel tetto della spesa per le assunzioni flessibili solamente quelli per lo scavalco cd d’eccedenza.

Le autorizzazioni della COSFEL sono subordinate alle verifiche del rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione e dei vincoli di carattere finanziario (cioè il rispetto delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019), nonché alle attestazioni della cd sostenibilità finanziaria e della coerenza con gli specifici piani di fuoriuscita dalla condizione di difficoltà che devono essere adottati dagli enti dissestati con il bilancio stabilmente riequilibrato e dagli enti in cd predissesto. Sono inoltre finalizzati alla verifica del rispetto dei vincoli dettati dal legislatore: non superamento del tetto di spesa del personale del triennio 2011/2013, attivazione della piattaforma per la certificazione dei crediti, rispetto dei termini per l’adozione dei documenti contabili, adozione del Piano delle Azioni Positive, adozione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione, trasmissione della programmazione del fabbisogno al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite Sico ed attestazione dell’assenza di dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza.

Per ulteriori approfondimenti qui il webinar ASSUNZIONI NEGLI ENTI IN DISSESTO E RIEQUILIBRIO FINANZIARIO: DECRETO OMNIBUS

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