Le assunzioni nel 2026

Per l’anno 2026 continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 per la determinazione delle capacità assunzionali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. Si applicano inoltre per la prima volta le regole dettate dall’articolo 3 del d.l. n. 25/2025 come modifiche all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001…

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Per l’anno 2026 continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 per la determinazione delle capacità assunzionali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.

Si applicano inoltre per la prima volta le regole dettate dall’articolo 3 del d.l. n. 25/2025 come modifiche all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la utilizzazione della mobilità volontaria o “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”. Non vi sono invece novità per le capacità assunzionali e per il rispetto dei vincoli.

LA MOBILITA’ VOLONTARIA

Si applicano le nuove regole dettate sulla mobilità volontaria: esse superano il riferimento alle singole procedure e si rapportano alla utilizzazione delle capacità assunzionali. In tal modo si sposta l’ambito entro il quale trovare un equilibrio tra gli spostamenti di personale tra le PA e l’accesso dall’esterno.

Ricordiamo che negli ultimi anni le disposizioni sono state modificate più volte. Fino al 2019 era obbligatoria la sua attivazione prima della indizione di un concorso e/o dello scorrimento di una graduatoria, sia dello stesso che di altro ente. Successivamente e fino al 31 dicembre 2024, la sua attivazione prima della effettuazione di una assunzione dall’esterno era facoltativa. Nel corso del 2025, nei primi 2 mesi era tornata ad essere obbligatoria e a partire dalla fine del mese di febbraio del 2025, è tornata ad essere facoltativa.

Dallo scorso 1 gennaio 2026, sulla base delle previsioni dettate dal prima ricordato articolo 3 del d. l. n. 25/2025, le regole sono radicalmente modificate: le PA non devono più dare riferimento al suo carattere vincolante o facoltativo rispetto alle singole procedure.

Gli enti locali che hanno più di 50 dipendenti in servizio a tempo indeterminato e tutti gli enti che prevedono almeno 10 assunzioni a tempo indeterminato, sono obbligati a riservare almeno il 15% delle capacità assunzionali, calcolate con riferimento a quelle impegnate (cioè a quelle inserite come allegato al DUP e contenute nel PIAO), alla utilizzazione di questo istituto.

Per il numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato si deve fare riferimento, in assenza di specifiche indicazioni, a quelli alle dipendenze dell’ente alla data del 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente, quindi per il 2026 alla fine del 2025, ivi compreso il personale in comando e/o distacco presso altre PA e quelli che sono in aspettativa e/o assenti, ma che hanno diritto alla conservazione del posto.

Gli enti locali fino a 50 dipendenti non hanno alcun vincolo a ricorrere alla mobilità volontaria né prima della indizione delle singole procedure né come riserva delle capacità assunzionali. 

Le risorse da destinare alla mobilità volontaria devono essere utilizzate in primo luogo per le assunzioni dei dipendenti che sono in comando nell’ente da almeno 12 mesi e che hanno avuto una valutazione pienamente positiva: ricordiamo le sanzioni previste dal legislatore, anche con riferimento alla cessazione di tali rapporti ed al divieto per i 18 mesi successivi di utilizzare tale istituto. 

In capo alle amministrazioni inadempienti del vincolo di riserva delle capacità assunzionali e della sua destinazione, in primo luogo alla assunzione di coloro che sono in comando nello stesso ente, viene disposta la irrogazione della sanzione del taglio nell’anno successivo del 15% delle capacità assunzionali.

Per espressa previsione legislativa, le risorse destinate alle procedure di mobilità volontaria che non si concludono positivamente, possono essere utilizzate alle assunzioni con altre regole, cioè a concorsi o scorrimento di graduatorie o selezione di albi di idonei o stabilizzazioni o progressioni verticali.

Siamo quindi in presenza di una radicale modifica dell’impianto normativo: si passa infatti dai vincoli o meno alle singole procedure all’obbligo di riservare una quota delle capacità assunzionali alla mobilità volontaria, con una esclusione per le amministrazioni di dimensione più ridotta.

Tali regole si aggiungono a quelle che negli anni precedenti, fatte salve delle deroghe per gli enti locali di dimensione più ridotta, hanno superato il vincolo del nulla osta da parte dell’amministrazione al trasferimento in mobilità volontaria, concedendo solamente la possibilità di trattenimento a fronte di motivate esigenze organizzative per un massimo di 60 giorni ovvero, negli enti locali, fino a 30 giorni dopo la sostituzione.

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI ED I VINCOLI

Per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni le capacità assunzionali continuano ad essere determinate, sulla base delle regole dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, sulla base della cd sostenibilità finanziaria, di modo che sono premiati gli enti che hanno un rapporto più basso tra la spesa del personale e le entrate correnti. Per gli altri enti locali e, in generale, per tutte le PA, esse sono determinate nella misura del 100% dei risparmi determinati dalle cessazioni di personale, quindi sulla base del cd turnover. I comuni possono cedere alle unioni di cui fanno parte una quota delle proprie capacità assunzionali.

Per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, le capacità assunzionali sono calcolate mettendo al numeratore la spesa del personale dell’ultimo conto consuntivo approvato ed al denominatore la media delle entrate correnti degli ultimi 3 conti consuntivi approvati, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo assestato dell’anno in cui è stato approvato l’ultimo conto consuntivo. 

Gli enti sono suddivisi in fasce differenziate in relazione al numero degli abitanti. Sulla base del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del FCDE, le amministrazioni vengono classificate come enti con bassa incidenza della spesa del personale, cd virtuosi ed enti con elevata incidenza della spesa del personale, cd non virtuosi. Appartengono al primo gruppo quelli che rimangono nelle soglie fissate dai decreti attuativi dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Per i comuni si aggiunge un terzo gruppo, gli enti con una moderata incidenza della spesa del personale, cd intermedi, intendendo come tali quelli che superano la soglia di virtuosità entro il valore percentuale massimo del 4%. 

Gli enti cd virtuosi possono incrementare la propria spesa del personale, in deroga al tetto di spesa, a condizione di restare nella soglia di virtuosità. Gli enti cd non virtuosi possono, a decorrere dallo scorso 2025, effettuare assunzioni solamente nel tetto del 30% dei risparmi derivanti dalle cessazioni. Gli enti cd intermedi possono effettuare assunzioni di personale a condizione di non peggiorare il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del FCDE dell’anno precedente.

Ricordiamo che il calcolo delle capacità assunzionali e la determinazione di quanta parte utilizzarne, oltre che nel PIAO, deve essere inserito anche come allegato al DUP. Ed ancora che, una volta approvato il conto consuntivo del 2025, si dovrà dare corso alla revisione delle capacità assunzionali, per adeguarle alle sue risultanze.

Gli enti locali devono applicare i vincoli dettati dal legislatore: il rispetto nell’anno precedente del tetto di spesa del personale; l’attestazione che non vi sono dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero; l’adozione del piano delle azioni positive o delle pari opportunità; l’attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti; il rispetto dei termini per l’adozione dei documenti contabili e per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni, l’adozione del PIAO, l’adozione della programmazione del fabbisogno e l’invio alla FFPP tramite Sico.

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