Un recente parere del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha fatto chiarezza sui casi in cui si rende necessaria la nomina del Direttore dell’esecuzione negli appalti di forniture e servizi in presenza di aspetti peculiari che li rendono di “particolare importanza”.
I chiarimenti sono certamente rilevanti anche ai fini della erogazione degli incentivi, dato che l’art. 45, co. 2 del Codice stabilisce che solo nei casi in cui vi sia la nomina del DEC, quale persona diversa dal RUP, è legittima l’erogazione degli incentivi tecnici.
Si rammenta che i casi di nomina obbligatoria del DEC sono stati oggetto di intervento da parte del decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024), il quale ha modificato e riorganizzato l’art. 32 dell’allegato II.14 al codice dei contratti.
Il parere in questione è il n. 3456 del 3 giugno 2025.
La questione sollevata dalla stazione appaltante
Una Stazione appaltante ha rammentato che il decreto correttivo ha modificato l’articolo 32, comma 3 l’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, disponendo che “Sono considerate forniture di particolare importanza, le prestazioni d’importo superiore ad € 500.000 nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2”.
Le caratteristiche indicate al comma 2, col Correttivo, diventano quindi applicabili sia ai servizi che alle forniture; esse si riferiscono nell’ordine a:
1 – interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
2 – prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
3 – interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
4 – prestazioni che, per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
Con riferimento a quanto sopra, la Stazione appaltante ha chiesto al Ministero di chiarire se, ai fini del corretto inquadramento di un servizio o di una fornitura d’importo inferiore a 500.000 euro quale “di particolare importanza”, sia sufficiente il verificarsi anche solo di una delle predette quattro caratteristiche.
Fermo restando che, per poter procedere alla corresponsione degli incentivi tecnici di cui all’art. 45, occorrerà che RUP e DEC siano due soggetti diversi.
Il riscontro ministeriale
Il Ministero ha precisato che in assenza di indicazioni del legislatore volte a stabilire la ricorrenza congiunta di tutte le ipotesi individuate nell’art. 32, comma 3, dell’Allegato II.14 può affermarsi che le predette ipotesi siano alternative tra loro, con possibilità quindi di poter qualificare l’appalto come di “particolare importanza” anche in presenza di una sola di esse.
Rammenta il Ministero che, in tal senso, peraltro, si è espresso il giudice contabile, secondo il quale le ipotesi di nomina del DEC elencate nel previgente art. 8, comma 4, dell’All. I.2 (importo ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore a quello considerato dalla norma, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità (Corte Conti, sez. reg. controllo Campania, n. 191/2023), nonché l’ANAC con parere FUNZ CONS 53/2024.
L’ANAC ha, infatti, puntualizzato che: “In assenza di indicazioni del legislatore volte a stabilire la ricorrenza congiunta di tutte le ipotesi individuate nell’art. 8, comma 4, dell’All. I.2, per la nomina del DEC, può affermarsi che le predette ipotesi siano alternative tra loro, con possibilità quindi di procedere alla predetta nomina anche in presenza di una sola di esse. In tal senso, peraltro, si è espresso il giudice contabile, ancorché con avviso riferito alle previsioni del d.lgs. 50/2016, secondo il quale le ipotesi di nomina del DEC sopra elencate … vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore a quello considerato dalla norma, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità (Corte Conti, sez. reg. controllo Campania, n. 191/2023).
