Le carenze della stazione appaltante non possono essere sanate dal concorrente

L’illegittimità della legge di gara, carente per il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi, non può essere sanata dalla formulazione, da parte del concorrente, di un’offerta ecosostenibile. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 8 ottobre 2025, n. 7898. Il caso affrontato Una Stazione appaltante aveva aggiudicato una gara per la…

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L’illegittimità della legge di gara, carente per il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi, non può essere sanata dalla formulazione, da parte del concorrente, di un’offerta ecosostenibile.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 8 ottobre 2025, n. 7898.

Il caso affrontato

Una Stazione appaltante aveva aggiudicato una gara per la manutenzione degli impianti tecnologici.

Altra impresa aveva impugnato l’esito della procedura sostenendo che la documentazione di gara predisposta dalla Stazione appaltante fosse carente per mancata previsione del rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM).

Il primo giudice aveva respinto il ricorso, sostenendo che la carenza riferibile alla Stazione appaltante fosse stata compensata dalla formulazione di un’offerta ecosostenibile da parte della ricorrente.

La decisione del giudice di seconda istanza

I giudici del Consiglio di Stato non hanno condiviso le conclusioni del primo giudice.

Secondo il Collegio, l’effetto sanante è sostenibile nella misura in cui il contributo dell’offerta contrattuale integrativa avesse sanato la (illegittima) disciplina di gara senza pregiudizio per l’interesse della ricorrente. 

Secondo il Consiglio di Stato non si vede come possa attribuirsi all’offerta della ricorrente un rilievo tale da escludere l’illegittimità della censurata lex specialis, una volta che l’offerta risultata aggiudicataria fosse altra, e che dunque l’offerente fosse stata lesa dall’esito della (illegittima) procedura. 

Secondo il Collegio, il principio di fiducia non può sanare una difformità sostanziale degli interessi protetti dalla disposizione di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 50 del 2016 (e oggi dall’art. 57 del d. lgs. n. 36 del 2023).

Inoltre, secondo i giudici, anche se l’art. 1 del codice dei contratti fa riferimento al “risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione”, “non può certo ritenersi che il principio sia diretto a raggiungere un affidamento e una esecuzione del contratto “quali che siano”. Al contrario, l’affidamento della commessa e l’esecuzione del contratto devono essere funzionali al raggiungimento degli interessi pubblici che la commessa mira a soddisfare e il principio del risultato deve senz’altro essere inteso in tale ottica” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6337/2025; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4701/2024).

In ogni caso, ad avviso del Collegio, la disciplina dei principi del risultato e di buona fede non può comunque tradursi nell’imposizione all’operatore privato di un onere tendente a superare il vizio del provvedimento prima dello svolgimento della gara, pena l’irricevibilità o inammissibilità (o infondatezza) del ricorso giurisdizionale (o di specifiche censure) avverso gli atti terminali della gara stessa; una simile affermazione sarebbe contraria all’effettività della tutela del diritto alla difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.

Del resto, aggiunge il Collegio, l’amministrazione è attributaria della cura dell’interesse pubblico portato dalla disciplina che si assume violata, e come tale è responsabilizzata in relazione all’adozione di una legge di gara conforme a tale disciplina. 

Conclusioni

Secondo i giudici, nel caso specifico, non era neppure sostenibile una inammissibilità della pretesa della parte ricorrente, posto che il ricorso di primo grado non aveva riguardo all’impossibilità di formulare l’offerta, ma alla illegittimità della legge di gara per mancato inserimento nella stessa dei criteri ambientali minimi.

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