Le Corti dei conti sull’aumento delle risorse per il salario accessorio

Le amministrazioni locali possono incrementare i fondi per la contrattazione decentrata sia utilizzando la facoltà dettata dall’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025 sia utilizzando le previsioni dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 in caso di aumento del personale e/o dei dirigenti in servizio rispetto all’anno 2018. Tali possibilità di incremento, se si…

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Le amministrazioni locali possono incrementare i fondi per la contrattazione decentrata sia utilizzando la facoltà dettata dall’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025 sia utilizzando le previsioni dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 in caso di aumento del personale e/o dei dirigenti in servizio rispetto all’anno 2018.

Tali possibilità di incremento, se si rimane nella incidenza media pro capite del 2028 possono anche sommarsi, visto che esse hanno finalità diverse e che la loro natura è nel primo caso facoltativa e nel secondo siamo invece in presenza di una disposizione che per molti versi può essere definita come obbligatoria, fermo restando il vincolo della sostenibilità finanziaria.

Sono queste le indicazioni dettate di recente dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

GLI INCREMENTI DEI FONDI

Alla possibilità di incremento del fondo per la contrattazione decentrata dei dipendenti e delle elevate qualificazioni utilizzando l’articolo 14, comma 1, bis, del d.l. n. 25/2025, si può aggiungere, se si rimane nel tetto della incidenza media pro capite del 2018, l’aumento di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 legato all’incremento del personale in servizio rispetto all’anno 2018. E’ quanto ci dice la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 80/2026.

Occorre ricordare in premessa che “l’art. 33  del D.l. n. 34/2019 costituisce, in sostanza, una norma di sistema in materia di spesa di personale, volta a consentire agli enti territoriali una gestione dinamica e sostenibile delle politiche assunzionali, superando il precedente modello fondato su tetti di spesa storici rigidi” e sul cd turnover, cioè la sostituzione dei dipendenti cessati. Questa disposizione contiene anche il vincolo “di salvaguardare il trattamento accessorio medio rispetto alle dinamiche quantitative del personale e impedire che politiche assunzionali espansive, ancorché finanziariamente sostenibili, si traducano in una ingiustificata compressione del salario accessorio individuale .. esso è volto a prevenire effetti distorsivi e penalizzanti che potrebbero derivare dalla variazione del numero dei dipendenti in servizio. Le amministrazioni indicate nell’art. 33 citato sono tenute, pertanto, ad applicare l’adeguamento del limite al trattamento accessorio esclusivamente nella misura necessaria a ripristinare il valore medio pro capite del fondo e delle risorse destinate alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, con riferimento all’anno base 2018”. Da evidenziare che tale disposizione si applica anche al salario accessorio dei dirigenti.
Dal canto suo l’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2015 “consente l’incremento della componente stabile del Fondo, maggiorata degli importi relativi alle posizioni organizzative, fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”. Siamo in questo caso in presenza di una “facoltà che prescinde da eventuali variazioni del personale in servizio, che restano irrilevanti ai fini della verifica della sua applicabilità”.
Di conseguenza, “dalla ricostruzione del quadro normativo emerge, quindi, che l’art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 persegue una finalità di equilibrio del sistema retributivo, operando come meccanismo correttivo del limite del trattamento accessorio. Diversamente, l’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, introduce una facoltà di incremento del Fondo delle risorse decentrate, configurando una deroga mirata e non obbligatoria al tetto di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, con finalità perequative e di carattere strutturale”. Per cui, “l’Ente che ha utilizzato integralmente l’incremento fino al 48 per cento, consentito dall’art. 14 del d.l. 25/2025 resta, pertanto, tenuto a verificare, al termine di ciascun esercizio finanziario, se — anche alla luce delle ulteriori dinamiche del Fondo e del trattamento accessorio —risulti salvaguardato il valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, indicato dall’art. 33; solo in caso contrario potrà procedere all’adeguamento del limite e, ove ne ricorrano i presupposti, anche del Fondo. Resta fermo che tale incremento è, in ogni caso, subordinato alla disponibilità di risorse in bilancio, al rispetto dei relativi equilibri finanziari e alla sussistenza di specifiche disposizioni di legge statale o di CCNL che ne consentano l’attivazione”.

In conclusione, si deve ritenere “che l’incremento del Fondo delle risorse decentrate disposto ai sensi dell’art. 14, comma 1 bis possa cumularsi con l’adeguamento del limite previsto dall’art. 33, comma 1, ultimo periodo, nonché con l’eventuale incremento del Fondo connesso a tale adeguamento, esclusivamente nell’ipotesi in cui il personale in servizio nell’anno di riferimento risulti numericamente superiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018 e, per effetto di tale incremento, risulti compromessa l’invarianza del valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al parametro dell’anno 2018. Ne deriva che, anche a seguito dell’integrale utilizzo dell’incremento fino al 48 per cento, consentito dall’art. 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, la Regione può procedere all’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 nonché a un ulteriore incremento del Fondo, ma esclusivamente nei limiti e per le finalità indicate dall’art. 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019. Resta fermo che, anche in tale ipotesi, l’eventuale incremento del Fondo resta comunque subordinato alla disponibilità di adeguate risorse in bilancio, al rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli di sostenibilità della spesa di personale, nonché alla presenza di specifiche disposizioni normative o di CCNL che ne legittimino l’attivazione”.

L’AUMENTO DELLA SPESA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

Utili chiarimenti sull’applicazione dell’aumento delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale, delle elevate qualificazioni e dei dirigenti nel caso di incremento dei dipendenti e/o dei dirigenti rispetto al 2018 di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 caratterizzano la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 89/2026.

In premessa ci viene detto che questa disposizione ha “attenuato il rigido sistema vincolistico” per cui le PA non possono superare il tetto del salario accessorio del 2016. E ciò al fine di “garantire il valore medio pro-capite del trattamento accessorio riconosciuto al personale in servizio al 31 dicembre 2018. La norma consente agli enti locali, il cui numero dei dipendenti sia aumentato rispetto all’anno-base 2018, di incrementare le risorse destinate a finanziare il salario accessorio, adeguandole al valore medio pro-capite registrato nel 2018”.

Tale incremento di spesa, in applicazione di un principio di carattere generale del nostro ordinamento, “deve trovare la necessaria copertura negli strumenti contabili”. Ed ancora ci viene detto “che, in ogni caso, trattandosi di spesa di personale sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti programmatori previsti dalla legge e, d’altra parte, porre particolare attenzione al cogente regime vincolistico che il legislatore ha ritenuto indispensabile al fine di calmierare la crescita della spesa del personale, elemento di estrema rigidità nei bilanci dell’Ente.  In particolare, si richiama il rispetto del disposto di cui all’art 1 comma 557 e 557 quater legge 296/2006”.
Occorre inoltre evidenziare che “il tetto di spesa deve essere riferito alla complessiva spesa per il trattamento accessorio e non alle singole categorie di personale interessato”, come peraltro chiarito in modo univoco dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato.

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