Anche per gli appalti esclusi va assolta l’imposta di bollo nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 18, comma 10, del d.lgs 36/2023, secondo gli scaglioni e i criteri fissati nell’allegato I.4.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a istanza di consulenza giuridica 16 gennaio 2026, n. 1. Il ragionamento proposto dall’Agenzia coglie pienamente nel segno. Riguarda l’ormai vecchissimo tema della differenza tra contratti “esclusi” dal codice e contratti “estranei” al codice.
Per i primi, l’esclusione implica soltanto la possibilità di non applicare regole procedurali di dettaglio. Ma, per i contratti esclusi valgono sempre e comunque tutti i principi generali e le norme relative alla costituzione dei titoli giuridici alla base della costituzione delle obbligazioni connesse.
Nella sostanza ed in estrema sintesi, i contratti esclusi sono di fatto sottratti alle regole specifiche della fase di gara. Ma le altre fasi restano pur sempre imprescindibili: nessun intervento può essere correttamente gestito se non contenuto in atti di programmazione, se privo di una progettazione esecutiva, se non attuato con modalità di verifica di stati di avanzamento, regole di controllo, pagamenti e collaudi o verifiche di regolare esecuzione. E restano evidentemente immanenti tutti i principi generali del codice, i quali per altro altro non sono se non la specificazione (invero purtroppo formulata in termini generici e spesso velleitari) di principi già immanenti nell’ordinamento, alla luce delle direttive UE, della Costituzione, della legge 241/1990, delle preleggi e del codice civile.
Si intende dire che per quanto un certo affidamento possa considerarsi escluso da determinate modalità procedurali, in ogni caso va programmato, progettato e gestito ai fini della formazione del consenso necessariamente con la sottoscrizione di un contratto in forma scritta a pena di nullità, come imposto dall’articolo 18, comma 1, del d.lgs 36/2023. Norma riferita ad ogni prestazione, senza eccezione specifica connessa nè al sistema di individuazione del contraente (da qui l’errore clamoroso di ritenere che la determinazione di affidamento possa costituire la fonte delle obbligazioni tra le parti nel caso dell’affidamento diretto; è, invece, sempre e comunque necessario il contratto), nè alla qualificazione del contratto come escluso.
Poichè un contratto deve comunque essere sottoscritto, appare inevitabile concludere che occorra applicare la disciplina specifica dell’imposta di bollo.
I contratti “estranei” al codice sono quelli del tutto non conosciuti dal d.lgs 36/2023 ed in alcun modo sottoponibili non solo alle disposizioni di dettaglio, ma neanche ai principi: si pensi, ad esempio, ai contratti di lavoro subordinato, oppure alle prestazioni contrattuali attive e non passive.
