La disciplina contrattuale dell’interim dei segretari è semplicemente un caos. In gran parte, dovuto alla circostanza che si tratta in modo differente la stessa figura professionale, quella del segretario, a seconda che operi in enti con o senza dirigenza.
Senza alcun senso, appiglio giuridico e tecnico è, poi, la circostanza che:
- il finanziamento dell’interim riconosciuto ai segretari degli enti in cui sia presente la dirigenza sia ricavato dal fondo della contrattazione decentrata della dirigenza, che non ha nessuna connessione col ruolo dei segretari: come sia possibile che un contratto ammetta che una certa categoria di dipendenti sia finanziata con fondi costituiti per finanziare una categoria totalmente diversa, è impossibile capire, ma soprattutto accettare. Siamo, ormai, alla contrattazione dadaista;
- il finanziamento dell’interim dei segretari operanti negli enti in cui non sia presente la dirigenza, invece, si ritrova nel monte salari del segretario comunale, come prevede l’articolo 61, comma 2-bis, lettera b), del Ccnl 16.7.2024: “Gli enti possono elevare fino al 15% il limite percentuale di cui al comma 2 [monte salari erogato a ciascun segretario nell’anno a cui è riferita la valutazione, nda], fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, nei casi di seguito indicati, limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni: … b) segretari di enti privi di dirigenza a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell’ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato in conformità all’ordinamento di ciascun ente”.
Le parti non si sono sentite, evidentemente, nel caso dell’interim in enti senza dirigenza, di intaccare il fondo della contrattazione decentrata, visto che la sede contrattuale non era quella della dirigenza.
Ma, proprio la circostanza che negli enti senza dirigenza si sia preso a riferimento il monte salari del segretario conferma la forzatura e la mancanza di causa (sul piano civilistico) della clausola che finanzia l’interim dei segretari con un fondo riservato, invece, alla dirigenza.
Il finanziamento dell’interim non poteva che provenire dal bilancio, anche per rendere trasparenti gli oneri della decisione di attribuire l’interim al segretario.
Il problema di garantire risparmi sulla spesa del fondo della dirigenza non si sarebbe minimamente posto: poichè l’interim discende dall’assegnazione di un incarico volto a rimediare ad una vacanza temporanea, in ogni caso sul fondo della dirigenza si sarebbero costituiti risparmi sulla posizione e/o sul risultato, da far confluire in avanzo, non potendo essere redistribuiti.
Si deve, per altro, realisticamente osservare che la previsione volta ad assicurare una remunerazione significativa all’interim anche negli enti senza dirigenza appare inidonea ad ottenere il risultato immaginato. Infatti, le condizioni per applicare l’articolo 61, comma 2-bis, del Ccnl sono le seguenti:
a) segretari di enti con dirigenza;
b) segretari di enti privi di dirigenza a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell’ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato in conformità all’ordinamento di ciascun ente;
c) segretari a cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di comuni;
d) enti interessati da situazioni di calamità naturale.
A parte l’incomprensibile correlazione tra la calamità naturale e l’incremento della retribuzione di risultato del segretario comunale di cui alla lettera d), è facile constatare come la disposizione consenta di incrementare trasversalmente la retribuzione di risultato ai segretari titolari di sedi in enti con la dirigenza: pertanto, in tali enti i segretari non solo potranno avvalersi della specifica remunerazione dell’interim prevista dall’articolo 64 del Ccnl, ma di fatto avranno la possibilità sempre (tetti di spesa permettendo) di ottenere l’incremento al risultato che, invece, per i segretari di enti senza dirigenza sarebbe l’unica fonte di finanziamento dell’interim.
Insomma, un vero e proprio pastrocchio, fitto di regole diverse per situazioni sostanzialmente identiche e segno dell’involuzione ulteriore del sistema normativo.
