La legge di bilancio pone anche per gli enti locali i presupposti per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’articolo 1 della legge 213/2023 regola la fattispecie nei commi 27 e 28:
27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia’ previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l’anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e’ incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l’anno 2024, e’ scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha gia’ percepito nell’anno 2023, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
Come sempre, gli enti dovranno finanziare gli aumenti previsti attraverso risorse dei propri bilanci, che sarà bene accantonare sin dal 2024: l’incremento previsto ammonta al 5,8% a decorrere dall’anno in corso.
L’orizzonte temporale del rinnovo dei contratti è al momento indefinibile. E’ da ricordare che la tornata contrattuale 2019-2021 non si è ancora nemmeno completamente conclusa: manca la sottoscrizione definitiva dell’area dirigenza e comunque il Ccnl delle aree non dirigenziali è stato sottoscritto definitivamente ad un anno dopo la scadenza del triennio, nel novembre 2022.
Il nuovo triennio è, quindi, il 2022-2024: come si nota, i finanziamenti sono stati previsti solo nell’ultimo anno del triennio. Molto probabilmente, quindi, i Ccnl saranno sottoscritti ed efficaci sempre e di nuovo a triennio ampiamente scaduto.
Tanto è vero che il comma 28 visto sopra estende anche agli enti locali l’aumento di 6,7 volte del valore annuale dell’indennità di vacanza contrattuale, con decorrenza 1° gennaio 2024: un modo per anticipare gli effetti economici di una contrattazione già in ritardo, che sarebbe dovuta partire nel 2021.
