L’inserimento della busta piccola contenente le generalità del candidato non sigillata all’interno della busta grande dell’elaborato costituisce una violazione immediata e oggettiva del principio di anonimato, tale da determinare l’esclusione dalla procedura concorsuale.
La circostanza che l’irregolarità sia dipesa da una svista non rileva, poiché la garanzia dell’anonimato richiede che la commissione sia posta al riparo da qualsiasi possibilità di collegare l’elaborato all’identità del candidato.
Non può essere attivato neppure il soccorso istruttorio: intervenire sul confezionamento dell’involucro significherebbe sostituirsi a un adempimento che spetta integralmente al concorrente, con effetti distorsivi sulla parità di trattamento.
Si tratta, del resto, della naturale applicazione del principio di autoresponsabilità, che impone ai candidati di sopportare le conseguenze degli errori commessi nelle varie fasi della procedura.
La correttezza dell’esclusione e l’impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio sono quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 25 novembre 2025, n. 9213, in coerenza con l’indirizzo dell’adunanza plenaria n. 28/2013.
Tutto ciò costituisce, peraltro, la naturale ricaduta del genarle principio di autoresponsabilità del partecipante ad una procedura selettiva.
Questi, infatti, sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze commessi non solo nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, ma anche in sede di confezionamento e consegna dell’elaborato; fase, questa, prodromica al successivo abbinamento degli elaborati dei medesimi con i dati anagrafici dei candidati.
Ne discende che, nel caso di specie, la commissione ha correttamente proceduto all’annullamento dell’elaborato del candidato.
