Legittimo dichiarare di applicare un diverso Ccnl, con impegno avvalersi di quello individuato dal Rup, in caso di aggiudicazione

A cura di Salvio Biancardi La dichiarazione del concorrente di applicare un differente CCNL (metalmeccanici), ma di impegnarsi ad applicare, in caso di aggiudicazione, il CCNL (settore edile) individuato dal RUP, per tutta la durata dell’appalto, non determina alcuna illegittimità. Lo ha precisato il T.A.R. Lazio nella sentenza n. 7201 del 11 aprile 2025. A…

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A cura di Salvio Biancardi

La dichiarazione del concorrente di applicare un differente CCNL (metalmeccanici), ma di impegnarsi ad applicare, in caso di aggiudicazione, il CCNL (settore edile) individuato dal RUP, per tutta la durata dell’appalto, non determina alcuna illegittimità.

Lo ha precisato il T.A.R. Lazio nella sentenza n. 7201 del 11 aprile 2025.

A tale proposito è proprio l’ANAC nella propria domanda di partecipazione tipo, resa disponibile a completamento del Bando tipo n. 1, a proporre tale alternativa: “dichiara…….di applicare al personale impegnato nell’esecuzione del contratto il seguente CCNL […] ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata”.

Il caso trattato

Una Stazione Appaltante aveva bandito una gara per l’affidamento di lavori di manutenzione della segnaletica stradale.

La concorrente seconda classificata proponeva ricorso avverso gli esiti della procedura.

Tra le molteplici censure sollevate, veniva contestata la non corretta applicazione dell’art. 11 del codice dei contratti riguardante il CCNL da applicare nell’appalto.

Secondo la ricorrente, la ditta aggiudicatari, nel rendere la dichiarazione in tema di CCNL da applicare al personale dipendente da impiegare nell’attività oggetto dell’appalto, avrebbe “adottato una modalità non contemplata dalla legge e che conduce ad esiti del tutto illogici e irrazionali e tali da non poter essere in alcun modo sanati”.

In particolare, l’offerta sarebbe stata inammissibile e, dunque l’impresa avrebbe dovuto essere esclusa, per aver calcolato i costi della manodopera facendo applicazione del CCNL usualmente utilizzato nell’esercizio della propria attività d’impresa (quello dei metalmeccanici), anziché quello individuato dalla stazione appaltante nella lex specialis (quello del settore edile).

Il quadro normativo

I giudici hanno preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento.

L’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 recante il codice dei contratti pubblici stabilisce che: “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro”.

La stessa norma prosegue poi precisando quanto segue:

– “Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01” (comma 2);

– “in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro” (comma 2 bis);

– “nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente” (comma 3);

– “nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 in conformità all’allegato I.01” (comma 4).

Il caso specifico

I giudici hanno rilevato che, nel caso di specie è accaduto che l’aggiudicataria avesse dichiarato, sia in sede di domanda di partecipazione, sia in sede di offerta tecnica, “di applicare al proprio personale il CCNL METALMECCANICO……, ma di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad applicare il CCNL indicato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata”.

È opinione del Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la dichiarazione resa dal raggruppamento aggiudicatario della gara fosse chiara ed inequivocabile.

Conclusioni

Ciò, del resto, era del tutto coerentemente al modello di domanda di partecipazione posto a base di gara, il quale consentiva agli operatori economici di indicare il contratto collettivo attualmente applicato nonché di optare per un contratto collettivo differente nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Il motivo di censura non è stato pertanto condiviso dai giudici.

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