La recente sentenza del 29 aprile 2025, n. 3607 del Consiglio di Stato, Sez. VI, riguarda la rilevanza o meno delle irregolarità nella verbalizzazione in un concorso pubblico da parte della commissione giudicatrice.
Nei concorsi pubblici non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice, atteso che l’oggetto del verbale sono soltanto gli aspetti salienti e significativi dell’attività amministrativa oggetto di documentazione (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 12 gennaio 2011 n. 124).
Le irregolarità nella verbalizzazione non hanno di per sé carattere viziante qualora non compromettano la funzione strumentale propria del verbale (Cons. Stato, Sez. II, 24 gennaio 2007, n. 7648).
Nei concorsi pubblici, il voto numerico attribuito a ciascuna prova esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la Commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove (Cons. Stato, sez. IV, 5 febbraio 2010, n. 548; Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5227).
La determinazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione rientra nell’ampia discrezionalità di quest’ultima e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo per manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza (Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2000, n. 679; id., sez. VI, 11 luglio 2000, n. 3885).
Nei concorsi pubblici non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice, atteso che l’oggetto del verbale sono soltanto gli aspetti salienti e significativi dell’attività amministrativa oggetto di documentazione (Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 805; Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2880).
La giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 1567 del 20/04/2016) ha già rilevato che: “E’ legittimo lo svolgimento della prova orale di un concorso nel caso in cui le domande poste dalla commissione esaminatrice, ed estratte a sorte, non si riferiscano a tutte le materie previste dal bando. L’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 non sancisce in alcun modo che l’esame orale debba necessariamente estendersi a tutte le materie, ma solo che le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte. Il carattere interdisciplinare delle prove orali, infatti, non si realizza con una prova orale che verta obbligatoriamente su tutte le materie, ma sulla necessità che i candidati si preparino al colloquio su tutte le materie, non avendo preventiva conoscenza degli argomenti su cui saranno interrogati”.
