La decisione di non dare corso all’aggiudicazione della gara rientra nella discrezionalità amministrativa della stazione appaltate.
Resta inteso che le ragioni della decisione devono essere esplicitate in apposito provvedimento e devono essere logiche, congrue e ragionevoli.
Si è espresso in questo senso il T.A.R. Friuli, sez. I, nella sentenza 7 agosto 2025, n. 332.
Il caso affrontato
Nel caso specifico, una Stazione Appaltante, ritenuta l’insussistenza dei presupposti per procedere all’aggiudicazione a favore della Società ricorrente del servizio di noleggio di una motonave completa di equipaggio, aveva revocato la pre-aggiudicazione in precedenza disposta dalla Commissione di gara.
L’impresa presentava ricorso, sollevando molteplici censure, tra le quali la violazione del principio di buona fede, correttezza e trasparenza.
Secondo la concorrente, la Stazione Appaltante avrebbe utilizzato in maniera arbitraria e pretestuosa il potere di revoca, violando anche il principio fondamentale del legittimo affidamento.
In particolare, secondo la tesi sostenuta, la Stazione Appaltante, aveva violato la buona fede dell’impresa, in ragione del fatto che, quale aggiudicataria provvisoria, vantava un’aspettativa qualificata, meritevole di tutela, in merito alla positiva conclusione della procedura e che, sul punto, la revoca disposta era, in ogni caso, afflitta da difetto di motivazione.
Le indicazioni del Collegio
I giudici hanno disatteso i motivi di gravame, rammentando che la facoltà di non aggiudicare la gara (cui è sostanzialmente riconducibile la revoca della pre-aggiudicazione in precedenza disposta), assentita dall’art. 108, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. …”), rientra – come affermato dalla giurisprudenza formatasi in vigenza di (pressoché) analoghe norme contenute nei precedenti Codici dei contratti – nei poteri ampiamente discrezionali della stazione appaltante stessa e risponde ad un’immanente valutazione dell’interesse pubblico, che trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna le Pubbliche Amministrazioni all’adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti (si vedano le molteplici pronunce sul tema: TAR Veneto, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 20; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725; Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 2009 n. 1986; Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2838).
La decisione della Stazione Appaltante dipende, infatti, da una negativa valutazione delle offerte presentate (o dell’unica offerta presentata) che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dalla lex specialis di gara, non sono ritenute, dall’organo decidente, idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara.
Conclusioni
La decisone della Stazione Appaltante, è dunque, come tale, frutto di un apprezzamento di merito, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità e/o irragionevolezza ovvero per travisamento fattuale.
Nel caso specifico, la facoltà esercitata dalla Stazione Appaltante, che trovava, tra l’altro, puntuale previsione anche nella lex specialis di gara, sfuggiva ai vizi che avrebbero potuto renderla sindacabile e la motivazione che bastava a sostenerla risultava, secondo i giudici, logica, congrua e ragionevole.
