Una recente tematica relativa alla distribuzione dell’incentivo per attività tecnica delle pubbliche amministrazioni riguarda l’ampliamento della platea dei destinatari anche a soggetti che non sono inquadrati nell’ufficio tecnico della stazione appaltante, ma che, in qualche modo, hanno collaborato con questo.
Si premette che la concreta erogazione dell’80% del 2% deve essere preceduto da una contrattazione locale.
Invero, oltre al dato letterale, che impone la consultazione delle organizzazioni sindacali (art. 1, comma 4, del dlgs nr. 36) anche la giurisprudenza costituzionale e fonti sovranazionali impongono la consultazione delle OO.SS.
Innanzitutto vi è un principio generale costituzionale di partecipazione delle OOSS alle dinamiche salariali, come evidenziato da C. Cost. con la sentenza nr. 178 del 2015, che ebbe a dichiarare incostituzionale il blocco della contrattazione decentrata nel pubblico impiego.
Nel richiamare il fondamentale art. 39 della Carta costituzionale la Corte ebbe anche modo di effettuare un rimando a fonti sovranazionali (talune entranti a far parte del nostro ordinamento ai sensi dell’art. 117 comma 1 Cost.) che evidenziano la necessità del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali all’interno delle dinamiche retributive.
Inoltre numerose fonti internazionali soccorrono nella definizione del nesso funzionale che lega un diritto a esercizio collettivo, quale è la contrattazione, con la libertà sindacale. Pertanto, l’interpretazione della fonte costituzionale nazionale si collega sincronicamente con l’evoluzione delle fonti sovranazionali e da queste trae ulteriore coerenza.
Tra queste spiccano la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 87, firmata a San Francisco il 17 giugno 1948, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, la convenzione OIL n. 98 firmata a Ginevra lì8 giugno 1949, concernente l’applicazione dei Principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, entrambe ratificate e rese esecutive con legge 23 marzo 1958, n. 367, e, con specifico riguardo al lavoro pubblico, la convenzione OIL n. 151, relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata a Ginevra il 27 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione della Conferenza generale, ratificata e resa esecutiva con legge 19 novembre 1984, n. 862.
Inoltre il «diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi» è riconosciuto anche dall’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che ha ora “lo stesso valore giuridico dei trattati in forza dell’art. 6, comma 1, del Trattato sull’Unione europea (TUE), come modificato dal trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Pertanto, nel confermare la possibilità che la disciplina dell’erogazione sia affidata anche ad un atto che non sia un regolamento, è ineludibile la consultazione con i sindacati, prima di liquidare l’incentivo per le opere rientranti nella sfera di applicazione del dlgs nr. 36 del 2023.
Tanto premesso, occorre risolvere la questione verificando i destinatari dell’erogazione come delineati dal legislatore tra i quali l’allegato I.10 del dlgs nr. 36 del 2023 ricomprende coloro che svolgono attività di collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento).
Al riguardo si segnala come in recenti arresti le sezioni di controllo della Corte dei conti (Sezione Controllo Toscana 3 del 2024) hanno riconosciuto l’erogazione anche ai collaboratori amministrativi (Nessun dubbio circa la possibilità di incentivare i collaboratori amministrativi di supporto ai RUP o ai DEC, in quanto espressamente previsto dalle norme (nel momento in cui svolgono attività tecniche)).
Non può che accogliersi con favore questa impostazione, attesa la “liberalizzazione” dei beneficiari disposta dall’allegato I.10.
Un’altra attuale tematica riguarda la comprensione nei beneficiari anche dei dipendenti dell’ufficio ragioneria o similare, per le attività di verifica e validazione dei pagamenti.
Al riguardo si ritiene che la risposta in linea di principio (e salvo quando di qui a seguito di illustrerà) debba essere negativa.
Innanzitutto, perché l’ufficio ragioneria è di ausilio a tutte le strutture dell’ente, dovendo verificare la costanza degli equilibri di bilancio; esso si pone in posizione, per così dire, di staff, poiché effettua una attività trasversale di tutte le articolazioni dell’ente al fine della salvaguardia dell’equilibrio e del risultato di amministrazione
E’ il servizio tratteggiato dall’art. 153 del tuel che è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
La sua mission istituzionale, pertanto, è quella di controllo di tutte le articolazioni dell’ente.
L’unica eccezione è il consenso delle parti sociali.
Si è detto in precedenza che la contrattazione a livello locale è necessaria per stabilire le modalità e i destinatari della distribuzione. Se questo è vero, allora tramite la contrattazione di categoria si potranno ampliare i destinatari della erogazione ricomprendendovi anche dipendenti dell’ufficio finanziario. Si tratta di una attività analoga a quella che talune amministrazioni locali effettuano qualora tramite accordo con le OOSS una parte dei compensi variabili degli avvocati dell’ente viene distribuito ai loro collaboratori.
| Corte dei conti, sezione controllo Toscana nr. 3 del 2024 | ai fini dell’attribuzione dell’incentivo tecnico non rilevi il profilo professionale “tecnico” (anche se di regola presente) bensì la concreta esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale (anche se esplicata da collaboratori amministrativi). Dunque l’incentivo è erogabile al personale dipendente che svolge funzioni tecniche, anche in termini di collaborazione, indipendentemente dal profilo amministrativo o tecnico degli stessi. |
| Sezione delle Autonomie 16/SEZAUT/2021/QMIG | Ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo. |
| Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 40/2018 | Il tenore letterale del comma 3 (oltre alla novità di permettere l’erogazione dell’incentivo anche per gli appalti di fornitura di beni e di servizi), palesa, in aderenza al precedente comma 2, la legittima erogabilità dell’incentivo a favore del responsabile unico del procedimento (anche se, negli appalti di forniture e servizi, non possiede necessariamente il profilo di “tecnico”), dei “soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2” , nonché “tra i loro collaboratori” (senza distinguere, come nell’elencazione delle attività incentivabili di cui al precedente comma 2, fra profili tecnici e amministrativi. |
| Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 1/2022 | In particolare, la Sezione delle Autonomie ha fondato il proprio mutato convincimento sia sulla distinzione tra il compenso incentivante previsto dal comma 2 dell’art. 113 e l’abrogato incentivo per la progettazione di cui all’articolo 93, comma 7-ter del d.lgs.163/2006, sia sulle peculiarità della nuova disciplina normativa, caratterizzata dall’estensione di detti incentivi anche agli appalti di servizi e forniture e dall’ampliamento del novero dei beneficiari (individuati nei profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa). |
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