Licenziamento disciplinare: le disposizioni del d.lgs 165/2001 prevalgono sulla contrattazione collettiva

La Corte di cassazione ribadisce che in tema di licenziamento disciplinare le previsioni dell’articolo 55-quater del d.lgs 165/2001 si aggiungono a quelle della contrattazione collettiva e comunque prevalgono su di essa. Si fa ancora grandissima fatica, da parte di datori pubblici, lavoratori, sindacati, a comprendere che il sistema del lavoro pubblico è speciale e fortemente…

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La Corte di cassazione ribadisce che in tema di licenziamento disciplinare le previsioni dell’articolo 55-quater del d.lgs 165/2001 si aggiungono a quelle della contrattazione collettiva e comunque prevalgono su di essa.

Si fa ancora grandissima fatica, da parte di datori pubblici, lavoratori, sindacati, a comprendere che il sistema del lavoro pubblico è speciale e fortemente distinto da quello privato, nonostante la sbandierata “contrattualizzazione”.

Eppure, è tutto scritto nel d.lgs 165/2001, fonte piuttosto chiara della disposizione dei rapporti tra la fonte di legge e la fonte contrattuale. L’articolo 2, comma 2, del d.lgs 165/2001 è funzionale esattamente allo scopo e dispone:

  1. i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati
    1. dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa,
    2. fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
  2. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.

Il comma 3-bis del medesimo articolo 2 chiosa: “Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile“.

Tutte le disposizioni speciali del d.lgs 165/2001, quindi, sono norme imperative, immediatamente applicabili, non derogabili dai contratti collettivi e poste direttamente a fondamento dell’attuazione degli istituti ivi disposti. Ivi compreso l’articolo 55-quater, che regola come segue il licenziamento disciplinare: “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell’articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione di cui all’articolo 55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il caso trattato dalla Cassazione è l’ennesima vicenda di un dipendente comunale che simula fraudolentemente la presenza in servizio, utilizzando sistematicamente mezzi e modalità coinvolgenti anche la compiacenza di colleghi, disposti a “strisciare” il badge ad essi consegnato.

Il comune ha applicato con rigore l’articolo 55-quater, comma 1, lettera a), disponendo il licenziamento disciplinare e la Cassazione, a seguito del ricorso del dipendente interessato, ha confermato la legittimità dell’operato dell’ente e le decisioni della Corte di appello. In particolare afferma la Cassazone: “Infondato, di contro, si rivela il quinto motivo, avendo la Corte territoriale correttamente letto l’art. 55quater del d.lgs. n. 165/2001 quale norma recata da fonte sovraordinata ai contratti collettivi e diretta ad introdurre, con qualificazione prevalente rispetto a quella contrattuale, una specifica ipotesi di licenziamento disciplinare ed avendola Corte medesima ritenuto la fattispecie concreta a quella ipotesi pienamente riconducibile all’esito di un apprezzamento che ha tenuto conto della sua ricorrenza oggettiva e della sua valenza soggettiva fondandone la legittima applicazione. Come evidenziato da questa Corte (v. Cass. n. 24570/2016), le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, introdotte dall’art. 55 quater comma 1, lett. da a) ad f), e comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituiscono ipotesi aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva – le cui clausole, ove difformi, vanno sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, cod. civ. Inoltre, la fattispecie disciplinare di fonte legale di cui all’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001 si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l’intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita (v. Cass. n. 22570/2016). La condotta, che si compendia nell’allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili è, infatti, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del comma 1 dell’art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001. Nello specifico è stata anche correttamente valutata, ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva e della lesione del vincolo fiduciario, la gravità della condotta (sotto gli aspetti della portata oggettiva, modalità, intensità dell’elemento intenzionale, carattere abituale e fraudolento, preordinazione delle modalità esecutive) ritenuta tale da rendere irrilevante l’entità della retribuzione indebitamente percepita o l’assenza di precedenti disciplinari”.

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