Le mansioni inferiori sono talora ricomprese in quelle superiori e, quindi, è possibile chiederle quando strettamente necessarie e coerenti con lo svolgimento di un servizio al quale accedono.
L’ordinanza della Cassazione ordinanza 8.5.2025, n. 12128, però, ricorda le condizioni stringenti per una legittima pretesa datoriale di mansioni inferiori:
- i contenuti professionali delle mansioni inferiori debbono essere coerenti con quelle superiori e, dunque, attenere a compiti ed attività propri anche della mansione superiore, sebbene svolti con livelli di responsabilità ed operatività diversi; laddove la mansione inferiore fosse del tutto estranea, ma aggiungeremmo scollegata da quella superiore, la richiesta datoriale risulterebbe illecita;
- lo svolgimento delle mansioni inferiori si rende necessario per ragioni organizzative, operative o di sicurezza connessa ad un caso concreto. Tali ragioni dovrebbero essere preventivamente regolate in via generale, così da evitare che il datore possa farle emergere in via estemporanea e caso per caso; simmetricamente, il lavoratore viene messo al corrente di evenienze nelle quali possano emergere situazioni in cui è chiamato a mansioni inferiori;
- infine, la richiesta di mansioni inferiori non può che essere episodica e marginale. Sebbene il datore sia chiamato a rifarsi a ragioni organizzative, operative o di sicurezza da regolamentare, non può di certo chiedere in via continuativa e preponderante al dipendente lo svolgimento di mansioni inferiori.
La Cassazione, del resto, non fa altro che attenersi al disposto dall’articolo 52, comma 1, primo periodo, del d.lgs 165/2001: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a)”.
