Limiti e condizioni all’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori

Le mansioni inferiori sono talora ricomprese in quelle superiori e, quindi, è possibile chiederle quando strettamente necessarie e coerenti con lo svolgimento di un servizio al quale accedono. L’ordinanza della Cassazione ordinanza 8.5.2025, n. 12128, però, ricorda le condizioni stringenti per una legittima pretesa datoriale di mansioni inferiori: La Cassazione, del resto, non fa altro…

Data

Categoria

Le mansioni inferiori sono talora ricomprese in quelle superiori e, quindi, è possibile chiederle quando strettamente necessarie e coerenti con lo svolgimento di un servizio al quale accedono.

L’ordinanza della Cassazione ordinanza 8.5.2025, n. 12128, però, ricorda le condizioni stringenti per una legittima pretesa datoriale di mansioni inferiori:

  1. i contenuti professionali delle mansioni inferiori debbono essere coerenti con quelle superiori e, dunque, attenere a compiti ed attività propri anche della mansione superiore, sebbene svolti con livelli di responsabilità ed operatività diversi; laddove la mansione inferiore fosse del tutto estranea, ma aggiungeremmo scollegata da quella superiore, la richiesta datoriale risulterebbe illecita;
  2. lo svolgimento delle mansioni inferiori si rende necessario per ragioni organizzative, operative o di sicurezza connessa ad un caso concreto. Tali ragioni dovrebbero essere preventivamente regolate in via generale, così da evitare che il datore possa farle emergere in via estemporanea e caso per caso; simmetricamente, il lavoratore viene messo al corrente di evenienze nelle quali possano emergere situazioni in cui è chiamato a mansioni inferiori;
  3. infine, la richiesta di mansioni inferiori non può che essere episodica e marginale. Sebbene il datore sia chiamato a rifarsi a ragioni organizzative, operative o di sicurezza da regolamentare, non può di certo chiedere in via continuativa e preponderante al dipendente lo svolgimento di mansioni inferiori.

La Cassazione, del resto, non fa altro che attenersi al disposto dall’articolo 52, comma 1, primo periodo, del d.lgs 165/2001: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a)”.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Tutela previdenziale della malattia, comprese cure ambulatoriali e permanenza in strutture: circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026.

        L’INPS, con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse e di permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative     Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diffuso modelli assistenziali alternativi al ricovero ordinario: attività ambulatoriali complesse,…

  • Responsabilità della P.A., onere della prova e risarcimento del danno da perdita di chance.

        La sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. V- del 30 giugno 2026,  n. 3466 sull’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, presupposti della responsabilità risarcitoria della P.A. e requisiti probatori del danno da perdita di chance.    La responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ed è disciplinata dall’art. 2043 c.c.; ne consegue che…

  • Le più recenti indicazioni sulla contrattazione decentrata

    La Cgil non può attualmente essere ammessa alla contrattazione decentrata ed alle altre forme di relazione sindacale. Essa deve potere designare i propri rappresentanti nel CUG. La contrattazione decentrata può decidere di differenziare l’importo orario della indennità per il servizio esterno prestato dalla polizia locale. La disciplina della ripartizione dei compensi Istat spetta alla contrattazione…