La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in merito alle spese per le assunzioni ex art. 100, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ha chiarito quanto segue:
- La spesa correlata alla sostituzione del responsabile dell’area tecnica mediante un’assunzione ex art. 110, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000 va considerata entro il limite di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006;
- Negli stessi termini si pone la questione dell’impatto del costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) riferito alla figura assunta ex art. 110, comma 1, Tuel ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75 del 2017;
- L’assegno ad personam, previsto dallo stesso art. 110, comma 3, invece, posto che tale indennità costituisce una voce di costo del trattamento economico fondamentale, la rende ontologicamente differente dalle altre componenti accessorie e, per l’effetto, estranea al perimetro di applicazione dei limiti della spesa relativa al salario accessorio, rimanendo unicamente i tetti complessivi imposti alla spesa per il personale ex art. 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria n. 296/2006.
