La recente sentenza del Tar Sicilia- Palermo, Sez. III- del 23 giugno 2025 n. 1367, riguarda l’individuazione dei presupposti per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici per la difesa in giudizio per fatti attinenti il loro lavoro.
In forza di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, decreto legge n. 67 del 1997, come convertito con legge n. 135 del 1997, deve ritenersi che i presupposti in cui può riconoscersi il diritto al rimborso siano due:
a) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
b) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Ai fini del riconoscimento del rimborso, occorre che il fatto o l’atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell’esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, tale che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto in riferimento al quale è stato chiamato in giudizio; sicché non è sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca mera occasione per il compimento degli atti che danno origine al procedimento di responsabilità.
Piuttoso, è necessario che il dipendente abbia agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’amministrazione e cioè che per la condotta oggetto del giudizio sia ravvisabile il nesso di “immedesimazione organica” (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 4; TAR Sicilia-Palermo, Sez. I, 3 luglio 2018, n. 1544; TAR Campania-Napoli, Sez. VI, 13 novembre 2023, n. 6202; Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8146).
Nel procedimento di rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di un dipendente pubblico in conseguenza di fatti ed atti connessi nell’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la sua responsabilità, l’amministrazione non esercita un potere discrezionale autoritativo, ma interviene su un rapporto paritetico, in cui il dipendente pubblico vanta, alla ricorrenza dei presupposti, un vero e proprio diritto soggettivo ( Cass. Civ., Sez. Un., ord. 17 febbraio 2020, n. 3887; Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2010, n. 8983; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 17 gennaio 2024, n. 8; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6565; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 6 febbraio 2018, n. 760).
È minoritario l’orientamento per il quale la posizione del dipendente andrebbe qualificata come interesse legittimo (Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8146); più frequentemente, si è parlato, anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, di diritto soggettivo, sia pur normativamente condizionato al ricorrere dei presupposti di legge (Cons. Stato, Sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6194; Sez. VI, 21 gennaio 2011, n. 1713).
Ritenuto, dunque, che la situazione giuridica di cui è chiesta tutela deve qualificarsi come diritto soggettivo, va rilevato che, nel processo amministrativo, il termine d’impugnazione, a pena di decadenza, degli atti amministrativi concerne unicamente gli atti autoritativi con i quali l’Amministrazione, sulla base dei poteri attribuiti dall’ordinamento, incide sugli interessi legittimi dei privati; quando, invece, la controversia ha ad oggetto, come in questo caso, l’accertamento di diritti soggettivi, l’impugnazione degli atti – a carattere paritetico – non è necessaria, essendo l’azione rivolta all’accertamento di un’obbligazione di carattere civile, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo in virtù dell’attribuzione della giurisdizione esclusiva su una determinata materia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2014, n. 1064).
Ne consegue che la mancata impugnazione, nel termine di decadenza, del provvedimento con il quale l’Amministrazione ha negato al dipendente il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di lite, da questi affrontate nei giudizi sopra descritti, non pone alcun ostacolo alla proposizione della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di credito e la condanna dell’amministrazione al pagamento.
Ciò premesso e passando ad un esame nel merito della questione, deve muoversi dall’analisi del testo dell’art. 18, co. 1, d.l. n. 67 del 1997, come convertito con l.n. 135 del 1997: “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
I presupposti in cui può riconoscersi il diritto al rimborso sono dunque due:
- a) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
- b) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
