Con la deliberazione n. 163/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti ha chiarito che, nelle procedure di spesa pubblica, l’impegno definitivo può essere assunto solo dopo la stipula del contratto. La Corte evidenzia che la prenotazione di spesa, effettuata al momento della determina a contrarre, rappresenta una semplice tecnica di accantonamento delle risorse. L’aggiudicazione della gara, inoltre, non equivale alla costituzione del vincolo contrattuale, che si perfeziona esclusivamente con il contratto, unica fonte costitutiva dell’obbligazione giuridica tra le parti. Questo principio garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio e una gestione finanziaria conforme alle norme di contabilità pubblica.
