L’insostenibile tesi che un’ordinanza sindacale possa “estromettere” il contraente di un appalto

La ricostruzione del potere sindacale di adottare un’ordinanza contingibile ed urgente per individuare un appaltatore nelle more della gestione di una nuova gara, proposta dalla sentenza del Tar Campania, Salerno, Sezione I, 23.2.2026 n. 359  è solo parzialmente convincente. Infatti, per la legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente occorrerebbe la dimostrazione dell’impossibilità di utilizzare strumenti ordinari…

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La ricostruzione del potere sindacale di adottare un’ordinanza contingibile ed urgente per individuare un appaltatore nelle more della gestione di una nuova gara, proposta dalla sentenza del Tar Campania, Salerno, Sezione I, 23.2.2026 n. 359  è solo parzialmente convincente. Infatti, per la legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente occorrerebbe la dimostrazione dell’impossibilità di utilizzare strumenti ordinari di regolazione della fattispecie.

Nel caso di specie, come pare emerga dalla ricostruzione della sentenza:

  1. l’emergenza sarebbe stata causata da inadempimenti del gestore del servizio rifiuti, che però vengono accertati ufficialmente solo in prossimità della scadenza del contratto;
  2. sempre solo in prossimità della il comune pare aver avviato le procedure per la gara finalizzata al riaffidamento del servizio.

Non è difficile comprendere, allora, che la situazione di emergenza è venuta in essere anche a causa di evidenti disservizi del comune medesimo, che non ha:

  1. nè attivato per tempo controlli e rimedi contro gli inadempimenti del gestore;
  2. nè programmato e gestito per tempo il nuovo affidamento: non è per nulla necessario che questo sia svolto ai confini della scadenza del precedente contratto, anzi è necessario avviare e definire il nuovo affidamento ben prima di tale scadenza, con una programmazione seria.

Dunque, gli ordinari strumenti di regolazione della fattispecie potevano e dovevano essere attivati.

Ma non basta. L’ordinanza adottata dal sindaco desta, sempre con riferimento al caso trattato dal Tar, un’altra ampia ed insuperabile perplessità. Il provvedimento sindacale, infatti, non solo dispone l’affidamento del servizio ad altra ditta diversa dall’operatore uscente nelle more dell’espletamento della gara, ma “estromette” il gestore dal contratto in corso.

Ora, per quanto si possano utilizzare verbi e sostantivi tra essi sinonimi, dietro alla parola “estromissione” si cela necessariamente soltanto e solo la risoluzione per inadempimento grave.

Non si deve certo dimenticare che il rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore, una volta sottoscritto il contratto, è di diritto privato. Dunque, si immagina (e spera) che nella situazione di fatto oggetto della sentenza il contratto abbia doverosamente richiamato gli articoli 1454, 1456 e 1457 del codice civile regolanti, appunto, la risoluzione per inadempimento di tipo stragiudiziale.

Al di là di questo tema concernente i contenuti del contratto, in ogni caso la cosiddetta “estromissione” del precedente gestore incide comunque su un diritto soggettivo regolato dal diritto civile e da un contratto.

Non si capisce, quindi, come il Tar abbia potuto considerare legittimo applicare ad un rapporto contrattuale civilistico un istituto pubblicistico, per altro non attraverso l’adozione di un atto di natura privatistica riservato alla competenza del dirigente o responsabile di servizio preposto al settore alla cura del quale il contratto era rimesso, ma da un organo politico, il sindaco, come tale privo della competenza a gestire il rapporto contrattuale.

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