L’inutile prassi della presa d’atto delle dimissioni

Se c’è un atto tanto diffuso quanto inutile e burocratico è la “presa d’atto”. Non si sa per quale ragione, le amministrazioni ed i funzionari, generalmente contrari alla burocrazia, agli adempimenti, alle lungaggini e felici che qualcuno gli spieghi che l’azione pubblica deve tendere ad un “risultato”, depongono tutti questi principi quando si tratta di…

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Se c’è un atto tanto diffuso quanto inutile e burocratico è la “presa d’atto”. Non si sa per quale ragione, le amministrazioni ed i funzionari, generalmente contrari alla burocrazia, agli adempimenti, alle lungaggini e felici che qualcuno gli spieghi che l’azione pubblica deve tendere ad un “risultato”, depongono tutti questi principi quando si tratta di prendere atto di qualcosa.

I provvedimenti di presa d’atto fioccano, si moltiplicano, si inseguono, in un’orgia di sforzi burocratici totalmente inutili.

Ciò vale in particolare per l’archetipo della presa d’atto del tutto inutile: quella delle dimissioni dei dipendenti contrattualizzati.

Sono ormai passati decenni da quando la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, pur non completa, è comunque subentrata.

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante sottoscrizione del rapporto di lavoro (articolo 35, comma 1, del d.lgs 165/2001) e si gestisce attraverso le disposizioni del codice civile e delle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa che non siano derogate dal d.lgs 165/2001. Come il rapporto si costituisce attraverso un atto privato, allo stesso modo si estingue con un atto altrettanto privato, le dimissioni.

Ma, ancora, dopo decenni assistiamo, attoniti, ai provvedimenti di “nomina” dei dipendenti e, soprattutto, alle “prese d’atto” delle dimissioni. A dimostrazione che la PA ha una capacità di inerzia, una resistenza incredibile alle innovazioni (insomma: parlare di innovazione per una privatizzazione del rapporto di lavoro che ha compiuto 30 anni pare eufemismo…), tale da continuare per decenni ad applicare schemi vecchi, superati ed anche illegittimi. L’abitudine è una coperta di Linus che copre anche, probabilmente, molte altre carenze.

La presa d’atto delle dimissioni è oggettivamente un assurdo logico, giuridico e pratico. Non servono a nulla, ma scatenano, poi, problemi operativi. Chi “prende atto”? Il sindaco, la giunta, il dirigente, il segretario? Come si prende atto? Delibera, determina, lettera? Quando si prende atto? Immediatamente (sì, ma quando?), entro un certo termine, con libertà di azione? Che succede se non si prende atto?

Mille problemi tutti assurdi e tutti inutili, che come un’autoflagellazione gli enti si infliggono senza nessuna ragione.

Nel rapporto di lavoro privatizzato, le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio, proveniente esclusivamente dal lavoratore, rispetto al quale il datore non ha da svolgere alcuna funzione partecipativa, né le approva, né ne prende atto. Le dimissioni, in quanto atto recettizio, esplicano immediatamente piena efficacia nel momento in cui giungono alla conoscenza del datore; banalmente, una volta acquisite al protocollo esse sono già efficaci, senza nessun successivo ulteriore atto.

Lo ha spiegato moltissime volte la Cassazione; per esempio, con l’Ordinanza n.7318 del 14/03/2019: “la dichiarazione di recesso del lavoratore, una volta comunicata al datore di lavoro, è idonea ex se a produrre l’effetto della estinzione del rapporto, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dai motivi che ebbero a determinare le dimissioni (a meno che queste non risultino viziate come atto di volontà) e dalla eventuale esistenza di una giusta causa, posto che, anche in tal caso, l’effetto risolutorio si ricollega pur sempre, a differenza di quanto avviene per il licenziamento illegittimo o ingiustificato, ad un atto negoziale del lavoratore, che è preclusivo di un’azione intesa alla conservazione del medesimo rapporto (v. Cass. n. 6342 del 2012). Del resto, le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo (v. Cass. n. 4391 del 2007 e Cass. n. 9046 del 2004) e, in quanto riferibili ad un diritto disponibile del lavoratore, sono sottratte alla disciplina dell’art. 2113 cod. civ. (v. Cass. n. 12301 del 2003, Cass. n. 171 del 2009 e Cass. n. 18285 del 2008)”.

La verifica di ferie pregresse, il controllo del rispetto del preavviso ed altri similari atti non sono presupposto o attuazione o presa d’atto delle dimissioni: sono la conseguenza doverosa di dimissioni già efficaci.

Comprendere perché tantissime amministrazioni insistano nell’attivare procedure ed atti assolutamente inutili, per altro in violazione delle norme sul divieto di aggravamento dell’attività amministrativa è impossibile. Prendere atto, evidentemente, piace a dispetto degli sforzi degni di miglior fine.

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