L’inutilità dell’informazione preventiva sugli atti generali di organizzazione

L’articolo 6, comma 1, del d.lgs 165/2001 contiene una tra le troppe disposizioni normative meramente adempimentali, il cui effetto concreto, spesso, finisce per consistere nell’alimentare dubbi e contenziosi. La norma dispone: “Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di…

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L’articolo 6, comma 1, del d.lgs 165/2001 contiene una tra le troppe disposizioni normative meramente adempimentali, il cui effetto concreto, spesso, finisce per consistere nell’alimentare dubbi e contenziosi.

La norma dispone: “Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.

In poche parole, un ente locale prima di adottare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, o suoi aggiornamenti, deve darne informazione ai sindacati. Infatti, l’articolo 4, comma 5, del Ccnl 16.11.2022 prevede: “Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti”.

Bene: l’adempimento è chiaro. E la Funzione Pubblica col parere 42628/2025 conferma (ma: avrebbe potuto affermare qualcosa di diverso) che l’adempimento va rispettato.

Il parere si sofferma anche sulla ratio di tale informazione, ricavandola dall’articolo 4, comma 1, primo periodo, del Ccnl 16.11.2022: “L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti”.

Dunque, ci si aspetterebbe che l’informazione in merito all’intenzione di adottare atti organizzativi generali possa finalizzarsi all’esercizio delle relazioni sindacali.

Ma, rileggendo sia l’articolo 6, comma 1, del d.lgs 165/2001, sia l’articolo 4, comma 5, del Ccnl 16.11.2022, si comprende che nel caso degli atti organizzativi l’informazione è “mera” o comunque fine a se stessa: non ne scaturisce nessuna relazione sindacale conseguente, né il confronto, né la contrattazione.

Allora, fermo restando che appare corretto mettere le organizzazioni sindacali sempre in primo piano e favorire strumenti di accesso ad ogni decisione che riguarda il personale, ci si chiede per quale ragione – se non per innalzare qualche bandiera – si imponga tale informazione preventiva, priva di qualsiasi ricaduta operativa.

Resta un adempimento mero, che:

  1. rischia di inficiare la legittimità degli atti, se qualche giudice fin troppo zelante consideri tale adempimento – del tutto ininfluente su merito e procedura – non sia rispettato al millimetro;
  2. rischia di scatenare comunque contrasti e contenziosi: infatti, i sindacati, una volta coinvolti, comunque proverebbero a dire la propria, chiedendo integrazioni, modifiche ed interlocuzioni, così, di fatto, provando ad aprire – e spesso riuscendoci – relazioni sindacali che la norma né consente, né ammette; in tal modo si incide sulla legittimità del processo di formazione, che non ammette accordi o confronti con i sindacati.

Quindi: a chi è utile tale configurazione dell’informazione? Si reputa opportuno coinvolgere i sindacati e consentire loro di partecipare al processo decisionale, quanto meno col confronto? Lo si disponga espressamente.

Altrimenti, si tratta sempre e solo dell’ennesima conferma di adempimenti ed oneri procedurali narcisisti, inutili e di appesantimento anche del clima.

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