L’irrimediabile tendenza delle stazioni appaltanti ad adottare programmi e progetti lacunosi.

La delibera 22.12.2025, n. 521, del Consiglio di Anac evidenzia per l’ennesima volta che i documenti preliminari alla progettazione e, spesso, la stessa progettazione, sono elaborati dalle stazioni appaltanti in modo sommario e finalizzato alla frammentazione degli importi, per avere le mani libere di utilizzare l’affidamento diretto. Si deve continuare a constatare come l’assenza di…

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La delibera 22.12.2025, n. 521, del Consiglio di Anac evidenzia per l’ennesima volta che i documenti preliminari alla progettazione e, spesso, la stessa progettazione, sono elaborati dalle stazioni appaltanti in modo sommario e finalizzato alla frammentazione degli importi, per avere le mani libere di utilizzare l’affidamento diretto.

Si deve continuare a constatare come l’assenza di controlli preventivi, unita a norme codicistiche mal congegnate, permetta in maniera estesissima di adottare scelte operative del tutto carenti e comunque contrarie al buon andamento; spiace ancor di più, perchè questo modo di agire, obliterando obblighi operativi, documenti, passaggi, cautele, analisi, allegati ed adempimenti, viene spacciato per “efficienza” e “managerialità”, in omaggio al deleterio “principio del risultato”.

Il “risultato” vero è, invece, il proliferare di appalti carenti di programmazione e progettazione adeguata, causa, poi, principale di esecuzioni conflittuali, piene di varianti, carenti e molto più costose di quanto sommariamente ed arbitrariamente previsto da atti progettuali lacunosi e sommari.

La deliberazione dell’Anac 521 del 22 dicembre 2025 evidenzia per l’ennesima volta tutte queste disfunzioni, che però non sorgono dal nulla o a causa del destino rio, ma sono indotte da una normativa velleitaria e carente.

La deliberazione, comunque, si segnala per un altro aspetto, che concerne l’affidamento diretto.

Al centro dell’attenzione dell’Anac sono una serie di affidamenti diretti, appunto, di servizi tecnici, fondati sull’accettazione supina delle “esperienze” che gli affidatari si erano limitati a dichiarare nei curriculum, senza che la stazione appaltante avesse intrapreso nessuna verifica in merito.

L’Anac ricorda quanto prevede l’articolo 50, comma 1, lettera b) (ma, medesimo contenuto ha anche la lettera a) del medesimo comma), del d.lgs 36/2023: “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

Avverte l’Authority: “la locuzione “documentate esperienze pregresse” prospetta la necessità di acquisire riscontri documentali, finalizzati alla verifica, da parte delle Stazioni appaltanti, dell’effettivo svolgimento dei servizi e alla valutazione dell’idoneità degli stessi a comprovare la capacità esecutiva per lo svolgimento degli incarichi da affidare. Ne consegue che le stazioni appaltanti non possono limitarsi ad acquisire dichiarazioni sostitutive o il curriculum, come parrebbe avvenuto nel caso in esame da parte del Comune di Rimini”. 

La delibera dell’Anac richiama precedenti pronunce, “secondo cui “L’affidamento diretto non attribuisce alla Stazione appaltante un potere incondizionato di scelta del contraente, dovendo comunque assicurarsi che l’o.e. selezionato possegga i requisiti professionali ed economici necessari e sufficienti per eseguire l’appalto a regola d’arte,……” (cfr. Delibera n. 268 del 7 giugno 2022)”. 

Tutto corretto e condivisibile. C’è da aggiungere che le lettere a) e b) dell’articolo 50, comma 1, del codice altro non sono se non l’esplicitazione di quanto già disposto dall’articolo 17, comma 2, sempre del codice: “In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.

Non vi è alcun dubbio: il combinato disposto delle norme richiamate impone con ogni evidenza alle stazioni appaltanti di acquisire documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.

Quanto condivisibilmente afferma l’Anac priva ulteriormente di ogni pregio tesi, pur proposte da parte della dottrina, secondo le quali nel caso dell’affidamento diretto non sarebbe, invece, in alcun modo necessario verificare le dichiarazioni sostitutive. Una tesi totalmente erronea, che si fonda su una lettura travisata della disciplina del dPR 445/2000. Esso, come noto, impone in termini generali alla PA di adottare il provvedimento a beneficio del destinatario sulla sola base delle dichiarazioni sostitutive da questo presentate; considerando che il Duvri o le altre dichiarazioni richieste in fase di gara o negoziazione rientrano tra la documentazione di cui al dPR 445/2000, allora le verifiche nell’affidamento diretto non sarebbero necessarie.

Come visto, l’Anac esclude drasticamente che ciò possa avvenire. Le dichiarazioni sostitutive ed il curriculum non bastano. Le amministrazioni appaltanti hanno il dovere di verificare i requisiti dichiarati.

Tale dovere è espressamente previsto dall’articolo 17, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs 36/2023: “L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.

Nel caso dell’affidamento diretto tale disposizione si applica solo in linea di principio: quindi, mancando l’aggiudicazione, ma essendo il possesso dei requisiti la base della motivazione che consente di affidare direttamente, la verifica dei requisiti che l’appaltatore con cui si è negoziato abbia dichiarato in fase di trattative va effettuata prima e non dopo l’adozione del provvedimento di affidamento.

La necessità della verifica è conclamata ed imprescindibile per gli affidamenti di importo uguale o superiore ai 40.000 euro, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del codice: “Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”.

La norma, infatti, consente la verifica a campione delle dichiarazioni degli appaltatori solo per affidamenti al di sotto ai 40.000 euro.

Tuttavia, le indicazioni dell’Anac evidenziano come anche sotto i 40.000 euro le verifiche sono necessarie.

La previsione normativa vista qui sopra che evoca verifiche a campione è in chiarissima antitesi con l’articolo 17, comma 2, e le stesse previsioni dell’articolo 50, ove impongono prove documentate dei requisiti.

L’articolo 52, comma 1, è da considerare un incidente di percorso, una norma insensatamente introdotta nel corpo del codice alla ricerca di una “semplificazione” che invece produce effetti opposti.

Una saggia e corretta gestione consiglia di non effettuare per nulla le verifiche a campione dopo l’aggiudicazione. Del resto la disposizione non obbliga ma solo consente tale modalità, che è bene non adottare affatto, anche per evitare di apprendere a contratto sottoscritto e a prestazione già iniziata che quel contratto non s’aveva da fare, nè ora, nè mai…

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