Lo scorporo della manodopera non vieta di considerarne i costi nei ribassi: lo chiarisce (definitivamente?) Palazzo Spada

Chi scrive sostiene da sempre (https://leautonomie.it/costi-della-manodopera-scorporabili-ma-ribassabili/; https://leautonomie.it/il-rebus-del-ribasso-sui-costi-della-manodopera/) che: Chissà se coloro che si fanno affascinare da letture non semplici, ma semplicistiche, delle norme e da paradossi applicativi privi di fondamento si rassegneranno, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 2/7/2025, n. 5712, allineata nella sostanza, punto per punto, con la chiave di…

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Chi scrive sostiene da sempre (https://leautonomie.it/costi-della-manodopera-scorporabili-ma-ribassabili/; https://leautonomie.it/il-rebus-del-ribasso-sui-costi-della-manodopera/) che:

  1. il ribasso riguarda la base di gara nel suo complesso (e le teorie sul ribasso “indiretto” sono solo sfoggio presunta sapienza, che non regge al rasoio di Occam);
  2. lo “scorporo” dei costi della manodopera ha solo fini di esposizione di questa componente, senza che la norma imponga alcun divieto di estendere ad essi il ribasso.

Chissà se coloro che si fanno affascinare da letture non semplici, ma semplicistiche, delle norme e da paradossi applicativi privi di fondamento si rassegneranno, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 2/7/2025, n. 5712, allineata nella sostanza, punto per punto, con la chiave di lettura da noi suggerita da sempre.

Ecco i punti chiave della sentenza:

  • è da escludere che – come sostenuto dalla ricorrente in primo grado e ritenuto anche dal T.a.r. – l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023 abbia dettato la regola – opposta a quella operante nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 – che i costi della manodopera debbano essere esclusi dall’importo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore economico per indicare l’importo contrattuale oggetto della sua offerta economica complessiva”;
  • L’indicazione fornita dal legislatore alle stazioni appaltanti non è quella di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di individuarli, cioè quantificarli ai sensi del comma 13, e di “scorporare” gli stessi dall’importo soggetto a ribasso, cioè di indicare separatamente i medesimi, così come quantificati, rispetto all’importo (complessivo) soggetto a ribasso”;
  • la novità rispetto al testo dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016 consiste soltanto nel fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso”;
  • La quantificazione e l’indicazione separata (o “scorporata”) dei costi della manodopera negli atti di gara risponde piuttosto alla duplice ratio:
    – di imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa e di rafforzare la tutela della manodopera […]
    – di fare in modo che gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, in modo da responsabilizzare gli stessi, assicurando che, prima di formulare il proprio “ribasso complessivo” (in linea peraltro con quanto previsto dall’art. 91 comma 5 del d.lgs. n. 36 del 2023), svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi (cfr. già Cons. Stato, V, n. 5665/2023, su cui infra) e indichino i propri costi della manodopera, a loro volta, separatamente, onde consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali e delle norme sul costo del lavoro
    ”;
  • In definitiva:
    – l’operatore economico deve indicare separatamente il proprio costo della manodopera (come d’altronde era già sancito dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 e, attualmente, dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023: cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 31 dicembre 2024, n. 10547), essendo onerata di tale indicazione separata (a differenza di quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 50 del 2016) anche la stazione appaltante (ai sensi dell’art. 41, comma 14, secondo periodo);
    – per l’operatore economico, così come per la stazione appaltante, “l’importo posto a base di gara” è comprensivo dei costi della manodopera
    ”.

La costante ricerca della complicazione degli affari semplici, passando per teorie ed interpretazioni arzigogolate, magari influenzate da testi normativi non certo esemplari per chiarezza, probabilmente non si fermerà mai ed avrà modo di insistere in letture della normativa sullo “scorporo”, tanto infondate, quanto complesse.

La sentenza del Consiglio di Stato, però, potrebbe essere lo spunto per chiudere almeno questa diatriba. Per quanto, Palazzo Spada, che ha redatto il codice, avrebbe potuto fare questo sforzo di chiarificazione ben prima, scrivendo i testi in modo da non dare il destro ad interpretazioni che come esito hanno solo l’impazzimento del contenzioso.

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