Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con sentenza n.956/2022 del 22 settembre, ha stabilito che il mancato versamento del contributo da versare all’Anac non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o della loro esclusione, qualora l’omessa indicazione del Cig nel bando non abbia posto i concorrenti nelle condizioni di versare il contributo”.
L’omesso pagamento quindi non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione, tanto più in una situazione quale quella di quo in cui l’omessa indicazione del codice Cig nel bando non ha posto i concorrenti in condizione di versare il contributo.
Tale decisione si conforma a quella espressa dalla Corte di giustizia Ue – nella sentenza VI, 2 giugno 2016 C-27/15.
