Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1286 del 18 febbraio 2026, chiarisce che l’operatore economico con più di quindici dipendenti deve comprovare il rispetto degli obblighi della l. 68/1999 sul collocamento dei disabili con documentazione oggettiva. Non è sufficiente una relazione tecnica o una dichiarazione del consulente del lavoro di parte, perché priva di valore certificativo e riducibile a mera affermazione dell’interessato. La prova dell’assolvimento dell’obbligo, o del non assoggettamento, va fornita tramite elementi ufficiali come visura camerale aggiornata o comunicazioni trasmesse a INPS o agli uffici competenti.
