Maggior ribasso sempre ammesso per attività standardizzate

Cons. Nicola Niglio Consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri        La recente sentenza del Tar Sicilia- Catania – Sez. III-  del 18 novembre 2025, n. 3260 riguarda la legittimità o meno della scelta operata dalla stazione appaltante di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor ribasso e/o prezzo più basso, nel caso di appalti…

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Cons. Nicola Niglio

Consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri

       La recente sentenza del Tar Sicilia- Catania – Sez. III-  del 18 novembre 2025, n. 3260 riguarda la legittimità o meno della scelta operata dalla stazione appaltante di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor ribasso e/o prezzo più basso, nel caso di appalti di servizi avente ad oggetto prestazioni di carattere cd. standardizzato, per un verso, di natura tecnico-gestionale e, per l’altro, di natura intellettuale.

     In materia di contratti della P.A. e di gare di appalto, deve ritenersi legittima la scelta della stazione appaltante, consistente nella individuazione, quale criterio di aggiudicazione, del criterio del maggior ribasso e/o minor prezzo, nel caso in cui si tratti di procedura concorrenziale finalizzata all’affidamento di un appalto di servizi (nella specie, si trattava del servizio triennale relativo all’esecuzione dei corsi di formazione in materia di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro del personale autista/soccorritore di un’Azienda Sanitaria Provinciale, con prestazioni sia di natura tecnico-gestionale, sia di natura intellettuale), caratterizzato dalla natura standardizzata delle prestazioni e dalla urgenza di garantire la formazione del personale dell’emergenza-urgenza nel rispetto dei termini previsti per l’erogazione del finanziamento regionale; nonostante l’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 introduca una preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta del criterio di aggiudicazione permane nella sfera di discrezionalità delle amministrazioni; con la conseguenza che, nel caso – come quello di specie – di servizio tra quelli cd. di carattere standardizzato, può trovare applicazione il criterio del maggior ribasso ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 ( Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8706).

     Nella specie, l’attività richiesta all’aggiudicatario consiste nell’esecuzione di una prestazione, in parte di natura tecnico-gestionale ed in parte di natura intellettuale (docenza), avente ad oggetto l’esecuzione di attività che non richiedono tuttavia l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, contemplando, nella sostanza, l’esecuzione di compiti ripetitivi e standardizzati.

    Secondo la definizione fornita dai dizionari, invero, il termine ‘standard’ viene attribuito ad un comportamento reso uguale ad un modello, privo di originalità.

       Né può essere predicato che la prestazione ‘intellettuale’ per sua natura non può essere standardizzata, atteso che quando un servizio di natura intellettuale si caratterizza, come quello di specie, nell’esecuzione di attività dello stesso tenore, senza che si provveda alla elaborazione di soluzioni personalizzate, tale prestazione va ritenuta espressione di uno ‘standard’.

      Ed invero, l’attività oggetto dell’appalto consiste nelle attività di progettazione, gestione ed esecuzione dei corsi di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro del personale autista/soccorritore, nel rispetto di parametri predeterminati dalla normativa di settore e dalla lex specialis di gara.

        Si tratta, in buona sostanza, dell’esecuzione di attività ripetitive, che non richiedono l’elaborazione di soluzioni ad hoc, diverse caso per caso, e per loro natura devono essere rese, nello stesso modo, per ciascun utente del servizio.

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