Anche in caso di non corretto funzionamento della piattaforma digitale di approvvigionamento, è necessario che l’operatore economico agisca con la necessaria diligenza per superare gli eventuali ostacoli insorti.
Lo rammenta il TAR Calabria con la sentenza 14/10/2025, n. 1640.
Il caso affrontato
Una Stazione appaltante aveva indetto una procedura d’appalto per l’affidamento della progettazione e realizzazione delle opere di sistemazione e fornitura di materiale rotabile per la metropolitana.
Una Impresa presentava la propria candidatura, ma nella seduta di gara la Commissione aveva dato atto del mancato deposito della stessa.
Poiché la ricorrente aveva sostenuto di aver inviato la propria offerta, la stazione appaltante aveva chiesto di produrre, entro il giorno successivo, la prova del deposito, ossia la copia della notifica di avvenuto invio, che, in base alle Norme Tecniche di Utilizzo, doveva essere recapitata all’operatore economico; tuttavia, la ricorrente aveva ribadito di aver inviato la documentazione ma che non aveva ricevuto alcuna comunicazione di tal genere.
Seguiva l’esclusione dell’Impresa. Con successivo ricorso, la ricorrente aveva impugnato la propria esclusione, chiedendone l’annullamento, perché asseritamente illegittima.
A suo dire, infatti, essa avrebbe correttamente inviato l’offerta, come comprovato dagli screenshots allegati, ma il sistema si sarebbe limitato a rilasciare un mero feedback positivo, senza però inviare la comunicazione di conferma e, siccome non era indicato entro quanto tempo essa avrebbe dovuto essere recapitata, la concorrente non avrebbe effettuato alcun approfondimento ma avrebbe confidato nel buon esito della procedura.
Per la tesi in esame, quindi, la mancata visualizzazione dell’offerta sarebbe derivata da un malfunzionamento del sistema, con conseguente applicazione degli artt. 25, comma 2, del d.lgs. 36/23, a mente del quale le stazioni appaltanti devono assicurare la partecipazione di tutti gli operatori interessati anche in caso di malfunzionamento delle piattaforme telematiche.
Le indicazioni del Collegio
I giudici hanno puntualizzato che nelle gare telematiche, la corretta e puntuale presentazione dell’offerta sulla piattaforma rappresenta per il concorrente un vero e proprio obbligo di risultato.
L’operatore economico può essere esonerato dalle conseguenze giuridiche legate al mancato invio dell’offerta soltanto se dimostra che l’inadempimento è dovuto a una causa a lui non imputabile (ai sensi dell’art. 1218 c.c.) oppure a un malfunzionamento effettivamente riscontrato della piattaforma.
A questo proposito, le schermate (screenshots) fornite dal concorrente che mostravano soltanto il “caricamento” (upload) dei documenti non erano sufficienti a provare l’effettivo “invio” (send), qualora i file di log forniti dalla stazione appaltante – che possedevano pieno valore probatorio – avessero evidenziato che tale operazione non era mai stata effettuata.
Se la lex specialis o le norme tecniche relative all’uso della piattaforma digitale stabiliscano espressamente che la presentazione dell’offerta si considera completata soltanto al momento della ricezione di una “notifica di avvenuto invio” (o di un messaggio equivalente), l’operatore economico che, pur avendo caricato i documenti, non riceva tale conferma e non si attivi tempestivamente (ad esempio contattando il servizio di assistenza tecnica) per accertare le ragioni della mancata ricezione prima della scadenza del termine, viola l’obbligo di ordinaria diligenza.
Conclusioni
Secondo i giudici, un comportamento di tale negligenza, imputabile al concorrente, esclude la possibilità di applicare il soccorso procedimentale previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che tutela il partecipante soltanto in presenza di un malfunzionamento comprovato della piattaforma digitale.
