Mancato collaudo? L’appaltatore può risolvere il contratto. E viceversa.

Il mancato collaudo dell’opera, ad opera della stazione appaltante, protratto nel tempo costituisce causa di risoluzione contrattuale che l’operatore economico è legittimato ad invocare. Resta inteso, anche, che dal lato della stazione appaltante, tale mancanza può assumere rilevanza sotto il profilo della responsabilità erariale del dipendete inadempiente. La questione è stata oggetto di una recente…

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Il mancato collaudo dell’opera, ad opera della stazione appaltante, protratto nel tempo costituisce causa di risoluzione contrattuale che l’operatore economico è legittimato ad invocare.

Resta inteso, anche, che dal lato della stazione appaltante, tale mancanza può assumere rilevanza sotto il profilo della responsabilità erariale del dipendete inadempiente.

La questione è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte d’Appello di Catania: si tratta della sentenza 11 maggio 2026, n. 662.

La questione oggetto di contenzioso

Nel caso esaminato dai giudici si era verificato che il Direttore dei lavori, a distanza di ben 8 anni dalla conclusione dei lavori, non aveva provveduto ad effettuare il collaudo dell’opera.

Nello specifico, un’azienda incaricata dei lavori di ristrutturazione di una scuola primaria aveva completato l’intervento nel mese di ottobre del 2009.

Tuttavia, l’amministrazione committente non aveva mai proceduto al collaudo tecnico-amministrativo, a causa della mancata predisposizione del conto finale da parte del direttore dei lavori.

Nel 2018, l’impresa aveva avviato un’azione legale contro il Comune, chiedendo la risoluzione del contratto, il pagamento del saldo residuo, il rimborso delle spese generali, delle attività di manutenzione e il risarcimento del danno all’immagine professionale.

Il Tribunale di primo grado aveva respinto le richieste principali.

Successivamente, la Corte d’Appello aveva modificato parzialmente la decisione del Tribunale.

Le indicazioni espresse dai giudici

I giudici hanno affermato che il mancato collaudo di un’opera, protrattosi ben oltre il termine previsto dal capitolato e dalla legge (e per oltre otto anni, avuto riguardo al tempo della proposizione della domanda giudiziale di risoluzione), integra un inadempimento grave nei termini sopra esposti, già in considerazione del carattere essenziale del collaudo nell’esecuzione del contratto di appalto e del fatto che, come correttamente dedotto in appello, in tal caso non può essere impedito all’impresa di chiedere la risoluzione del contratto, a fronte dell’ultimazione dei lavori, valutato l’interesse allo scioglimento del vincolo contrattuale.

Nel caso in cui il contratto preveda espressamente un termine per il compimento delle operazioni di collaudo, e lo stesso trascorra senza che sia stato adottato alcun provvedimento, tale comportamento dev’essere considerato equivalente al rifiuto del collaudo e si traduce in un inadempimento della committente, con la conseguenza che l’appaltatore è legittimato ad agire in sede giurisdizionale per ottenere l’accertamento dell’estinzione della propria obbligazione ed il riconoscimento dei propri diritti, senza necessità di costituire preventivamente in mora l’amministrazione (Cass. nn. 31595/2023, 1509/2015, 10377/2012, 1494/2001).

I termini per l’esecuzione del collaudo non sono disponibili da parte della P.A., la quale, al loro scadere, risulta così avere consumato, limitatamente a tali fini, il relativo potere pubblicistico, dovendosi equiparare il tardivo collaudo a rifiuto di collaudo o a mancato collaudo (Cass. n. 29191/2025).

Le conclusioni

In conclusione, i giudici hanno dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell’amministrazione appaltante, sostenendo che il mancato collaudo per un periodo superiore agli otto anni equivale a un rifiuto implicito e comporta la decadenza del potere discrezionale della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il saldo finale, la Corte ha stabilito che esso fosse liquidabile a titolo risarcitorio, e non come domanda di adempimento, in quanto incompatibile con la risoluzione stessa. 

Tuttavia, i giudici hanno respinto le richieste di risarcimento relative alle spese generali, alle attività di manutenzione e al danno all’immagine professionale per carenza di prove a sostegno.

Quanto al Direttore lavori, è stato riconosciuto responsabile in via di manleva, ma limitatamente al pagamento degli interessi, e non anche del saldo finale.

La Corte ha quindi accolto parzialmente il primo motivo di appello, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la stazione appaltante al pagamento della somma dovuta, oltre IVA, con gli interessi legali decorrenti dal 14 maggio 2010.

Inoltre, ha condannato il Direttore dei lavori a corrispondere al Comune gli interessi maturati su tale importo, rigettando per il resto sia l’appello principale che quello incidentale.

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