Quella del Tar Calabria, Catanzaro, 16/01/2026, n. 74 è l’ennesima sentenza che conferma lo stato di totale confusione dal quale è afflitto il sistema delle PA e, in particolare, la sfera dei Rup.
Accoglie il ricorso presentato da un operatore economico estromesso senza alcuna motivazione espressa da una procedura selettiva, poi inopinatamente trattata come affidamento diretto, attivata con un avviso di manifestazione di interesse,
Il caso evidenzia l’ennesimo travestimento di una gara selettiva e competitiva per affidamento diretto, scambiando il possibile interpello di più operatori (che andrebbe fatto individualmente con ciascuno), con un avviso di manifestazione di interesse tra operatori. Con ulteriori assurdità:
- il mancato invito di una tra gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse per violazione del principio di rotazione. Ma, se si attiva una procedura sostanzialmente aperta al mercato, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del d.lgs 36/2023, la rotazione non è operante;
- la rotazione ha il solo scopo di evitare che la deroga alla compulsione del mercato consentita dall’affidamento diretto si traduca in una reiterata chiamata del medesimo operatore economico a realizzare la prestazione; ma, la rotazione presuppone un affidamento diretto vero e proprio, non solo la denominazione come tale di una procedura che, in realtà, si rivela una vera e propria gara, sia pur semplificata;
- la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse apre una fase nella quale la PA si autovincola a prendere in considerazioni tutte le manifestazioni di interesse che induce gli OE operanti nel mercato a presentare; si crea nei confronti di ciascuno di essi non una mera aspettativa legittima, bensì l’interesse legittimo all’invito o comunque alla pronuncia della PA in merito al seguito della fase, consistente appunto nell’attivazione della fase di selezione;
- l’assenza dell’adozione di un provvedimento espresso di esclusione della ricorrente, in aperta e clamorosa violazione di ogni principio generale della legge 241/1990, che impone sempre l’adozione di provvedimenti espressi e soprattutto dotati della motivazione, strumento necessario per gli interessati per verificare la legittimità dell’operato della PA e, quindi, l’eventuale compromissione del proprio interesse legittimo.
Al di là della sciagurata redazione del d.lgs 36/2023 e della ormai conclamata, innegabile, clamorosa, insufficienza, trascuratezza, sommarietà, delle regole sugli affidamenti diretti e sottosoglia, è comunque evidentissima la difficoltà estrema delle PA e soprattutto dei Rup di conoscere e soprattutto accettare ed applicare le regole minime dell’azione amministrativa.
Sicchè si finisce continuamente per dare corso a contenziosi senza senso, costosi e defatiganti, che vanificano ogni velleità di “fare presto”, connessa ad un utilizzo disinvolto e spesso erroneo degli strumenti di semplificazione procedurale nel sotto soglia. Il tutto, sempre per la mancanza di adeguati sistemi preventivi di controllo.
