Cancellate tre norme simboliche del “populismo tecnico” che ha afflitto e vessato l’ordinamento giuridico tra il 2010 e il 2017.
Il primo colpo di spugna è inferto alla disposizione che aveva vietato l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti, cioè il d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014.
Ci sono voluti oltre 10 anni per comprendere che il divieto di erogare gli incentivi ai dirigenti, poi confermato nelle varie successioni dei codici dei contratti, era un inutile populismo.
Così, il d.lgs 209/2024, modificando con l’articolo 16 l’articolo 45 del d.lgs 36/2023 torna a permettere di estendere anche ai dirigenti l’incentivo per funzioni tecniche, alla luce dell’evidente inutilità del divieto, bandiera di un populismo spacciato per misura tecnica di risparmio
Il secondo colpo di spugna riguarda l’obbligo per gli enti locali di piccole dimensioni (comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti oppure fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane) di svolgere alcune funzioni in forma associata. Si tratta della previsione contenuta nell’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010, prorogata e mai attuata per oltre un lustro. Proroga che, finalmente, il “milleproroghe”, d.l. 202/2024 non ripropone.
Si è cercato, inutilmente, per anni di indurre i comuni alla forzata gestione associata di alcune funzioni, senza comprendere che il dirigismo si persegue solo imponendo la fusione tra enti, altrimenti non si va da nessuna parte.
Pochi anni dopo, nel 2014, con la micidiale e devastante legge 56/2014, la follia normativa ha, però, distrutto l’ente intermedio, le province, per sua natura direttamente idoneo a garantire sostegno all’esercizio delle funzioni locali, anche in forma differenziata, visto che i territori, le risorse e le modalità organizzative non sono sempre uguali.
Cade, dunque, la pretesa velleitaria e populista dell’obbligo delle funzioni associate. Ma resta la ferita enorme e gravissima della distruzione delle province.
Il terzo colpo di spugna è l’abolizione operata dall’articolo 1, comma 165, della legge 207/2024, dell’articolo 72, comma 11, del d.l. 112/2008, come riscritto dal governo “tecnico”, ma molto populista del 2011: sparisce, quindi, la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti con i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata.
La legge di bilancio 2025 non si limita a questo: col comma 162 sempre dell’articolo 1 si porta il limite massimo di età per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici a quello del requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, cioè – per ora – 67 , invece dei 65 precedenti. Dunque, le PA non hanno più l’obbligo di collocare d’ufficio in pensione i dipendenti con 65 anni di età, con i necessari requisiti contributivi, che possano fruire del trattamento pensionistico anticipato.
Inoltre, si reintroduce il trattenimento in servizio, eliminato dall’articolo 1 sempre di quella bandiera del populismo rappresentata dal d.l. 90/2014, rubricato, ironicamente, “Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni”. Tra tetti alle assunzioni e riforma delle province che per quasi 3 anni bloccò totalmente il turn over, e ulteriori vicissitudini normative, se una cosa non si è vista nell’ordinamento pubblico è proprio il “ricambio generazionale”. Tanto è vero che norme populiste e velleitarie come quelle relative ai pensionamenti ed ai trattenimenti in servizio, vista la sostanziale inefficacia anche delle recenti riforme, incapaci di rafforzare le dotazioni organiche delle PA, vengono meno, poiché la PA, incapace di attrarre giovani, non può che ripiegare verso il prolungamento della vita lavorativa dei già molto anziani dipendenti in servizio.
