Gli emendamenti al decreto milleproroghe sono la prova lampante della confusione che aleggia nella regolazione del lavoro pubblico.
Mobilità
Prendiamo l’esempio della facoltà di avviare i concorsi senza farli necessariamente precedere dalle procedure di mobilità volontaria.
Essa è stata prevista dall’articolo 8, comma 3, della legge 56/2019, chissà perché a suo tempo disciplinato come norma a termine, sempre prorogata fino alla data fatidica del 31.12.2024.
Sempre per ragioni imperscrutabili, il testo del d.l. 202/2024, cioè appunto il milleproroghe, non ha prorogato questo termine entro il 31.12.2024.
Conseguentemente, si è scatenato il panico. Le PA e in particolare gli enti locali hanno evidenziato che senza la proroga, torna l’applicazione obbligatoria del comma 2-bis dell’articolo 30 del d.lgs 165/2001, con l’addio connesso alla “velocizzazione” dei concorsi.
Agli alti lamenti di molti amministratori il Governo e il Parlamento non si sono dimostrati, seppure in ritardo, insensibili.
Il Governo nei giorni scorsi ha approvato lo schema del “decreto PA”, col quale si modifica radicalmente il testo dell’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 165/2001, eliminando, quindi, l’obbligo di tenere i concorsi dopo l’espletamento della mobilità volontaria, ma con l’idea forse ancor più sciagurata di obbligare a coprire una percentuale dei posti da mettere a concorso necessariamente con mobilità.
Quasi contestualmente, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato il seguente emendamento:
Proposta di modifica n. 1.18 (testo 2) al DDL n. 1337
1.18 (testo 2)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Al comma 8, dell’articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025″».
Quindi, si torna a prorogare la facoltà di non svolgere la mobilità come presupposto dei concorsi.
Ora, è una gara contro il tempo: quale tra le due concorrenti disposizioni entrerà in vigore per prima?
Ma, soprattutto: come si fa a prorogare un termine che è già scaduto?
Oiv
Poteva mancare la proroga degli incarichi nell’ambito degli organismo indipendenti di valutazione?
Proposta di modifica n. 1.83 (testo 2) al DDL n. 1337
1.83 (testo 2)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Nelle more dell’attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell’incarico di cui all’articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell’incarico di cui all’articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell’incarico, conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo, non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027».
PA sempre più anziana
Mentre si parla e si scrive moltissimo della necessità di ringiovanire le dotazioni di una PA sempre più anziana, fioccano varie norme volte a tenere in servizio dipendenti anche fino a 70 anni o a incaricare pensionati.
A conferma della forte incoerenza delle norme e dello stesso indirizzo operativo, adesso l’emendamento che porta da 1 a 2 anni la durata degli incarichi dirigenziali o di direzione conferibili ai pensionati
Proposta di modifica n. 1.87 (testo 2) al DDL n. 1337
1.87 (testo 2)
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10-bis. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito con il seguente: “Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione.”».
Mobilità e stabilizzazioni
Qualcuno sentiva la necessità di non far precedere le stabilizzazioni dalla mobilità volontaria previste dall’articolo 3, commi 5 e 5-ter, del d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023.
Proposta di modifica n. 1.142 al DDL n. 1337
1.142
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Le assunzioni di cui all’articolo 3, commi 5 e 5-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74 , possono essere effettuate fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
