Mobilità per interscambio: quale processo seguire?

La mobilità per compensazione o interscambio è considerata ancora attuabile. Essa è finalizzata a consentire a due diversi dipendenti di due diverse amministrazione di scambiare reciprocamente il datore, ovviamente consenziente, con un trasferimento incrociato tra loro e simultaneo. Il fondamento di tale fenomeno è da reperire nell’articolo 7, comma unico, del Decreto del Presidente del…

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La mobilità per compensazione o interscambio è considerata ancora attuabile. Essa è finalizzata a consentire a due diversi dipendenti di due diverse amministrazione di scambiare reciprocamente il datore, ovviamente consenziente, con un trasferimento incrociato tra loro e simultaneo.

Il fondamento di tale fenomeno è da reperire nell’articolo 7, comma unico, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 325/1988, a mente del quale: “È consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche di cui all’art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”.

Si tratta, tuttavia, di una disposizione non di rango primario e riferita ad un ordinamento del lavoro pubblico ormai tramontato.

E’, dunque, ancora applicabile? Nel 2015 l’istituto venne “riesumato”, allo scopo di provare a dare un minimo di razionalità alle follie conseguenti all’ancor più folle e sciagurata riforma delle province, con corollario di ricollocazione dei dipendenti provinciali. Sicchè, la nota della Funzione Pubblica 20506 del 27 marzo 2015 evidenzia: “La definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” può essere mutuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni”, che, all’articolo 7, dispone che è consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. La descritta definizione va oggi calata nel contesto dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che disciplina le procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza che devono guidare l’azione e la gestione delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 1 del predetto articolo 30 prevede l’obbligo, in ogni caso, di far precedere i passaggi per mobilità dalla pubblicazione di appositi bandi. A fronte della disciplina di carattere generale il Dipartimento della funzione pubblica si è già espresso nel senso di ritenere che rispetto alla mobilità per interscambio si possa prescindere dall’adozione di avvisi pubblici ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2011. In ogni caso, rimane ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, eventualmente ricorrendo, a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti, ad un interpello interno finalizzato a verificare l’eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione.

Palazzo Vidoni richiama il Parere prot. n. 0023913 dell’11 aprile 2011, col quale appunto si era affermato che nel caso di attivazione della mobilità per interscambio sia possibile prescindere dalla pubblicazione di un avviso pubblico.

Si è enfatizzato in grassetto che le riflessioni suggerite da Palazzo Vidoni sono riferite ad un “oggi” che ormai risale a quasi 10 anni fa, cioè al 2015.

Nel frattempo, la disciplina della mobilità volontaria è ulteriormente e ripetutamente cambiata, sì da imporre di riflettere meglio sull’effettiva possibilità di “calare” l’articolo 7 del Dpcm 325/1988 nell’alveo delle previsioni dell’articolo 30 del d.lgs 165/2001.

Al comma 1, tale articolo 30 dispone: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”.

L’articolo 30, a ben vedere, non disciplina in alcuna sua parte, nemmeno per implicito, la mobilità per interscambio: ecco perché occorre un “innesto” dell’articolo 7 del Dpcm 325/1988, che se coordinabile col primo, consente di attivare l’interscambio.

C’è un problema, però: mentre la legge detta un processo operativo per la mobilità volontaria, manca completamente qualsiasi regolazione della mobilità per interscambio.

Ai fini della mobilità volontaria, l’articolo 30, comma 1, prosegue disponendo che “

Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”.

E’ solo per via interpretativa e con pareri, non certo qualificabili come fonti di produzione, della Funzione pubblica che tra il 2011 e il 2015 si è ritenuto possibile fare a meno della pubblicazione dell’avviso pubblico nel caso della mobilità per interscambio.

A seguito delle ulteriori novelle alla mobilità, adesso all’articolo 35-ter, comma 5, del d.lgs 165/2001 si dipone: “I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l’acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

Quindi l’informazione e la veicolazione della mobilità sono date dalla pubblicazione sul portale InPa, univoco punto di accesso per il reclutamento della PA.

Nel 2011 e nel 2015 il portale InPa, non c’era e mancava anche il concetto stesso di canale unico di accesso ai concorsi.

Era, dunque, più semplice affermare per via interpretativa che un Dpcm potesse in parte derogare ad una legge, per giunta successiva nel tempo, leggendolo nel senso che ammetta di fare a meno della pubblicizzazione.

Fin qui, sempre per via di sola prassi, ai fini della mobilità dell’interscambio, i passaggi da rispettare sono stati ricostruiti essenzialmente come segue:

  1. un dipendente Tizo dell’ente A interessato alla mobilità verso l’ente B reperisce, sostanzialmente da sé, il dipendente Caio dell’ente B, a sua volta disposto a trasferirsi presso l’ente A;
  2. entrambi Tizio e Caio appartengono alla medesima area di inquadramento e al medesimo profilo professionale;
  3. contestualmente, Tizio e Caio presentano ai propri datori domanda di mobilità per interscambio, evidenziando la disponibilità reciproca al trasferimento;
  4. gli enti A e B esaminano e, se interessati, decidono di acconsentire alla mobilità in modo contestuale, ovviamente senza alcuna pubblicazione e alcun innesco di un processo di pubblicizzazione dell’interscambio;
  5. gli enti A e B possono riservarsi di sottoporre Tizio e Caio a colloqui conoscitivi e di approfondimento per considerare nel merito l’opportunità di giungere all’interscambio;
  6. se entrambi gli enti A e B si convincono della fattibilità, si scambiano reciprocamente il nulla osta al trasferimento (sempre che il nulla osta, alla luce delle riforme del 2021 alla mobilità, risulti necessario).

Ora, la stessa Funzione Pubblica nel 2015 ritenne di non considerare la deroga alla pubblicazione degli avvisi nel caso di interscambio esperibile senza alcun limite. Infatti, tornando alla nota citata sopra, si afferma che “rimane ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, eventualmente ricorrendo, a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti, ad un interpello interno finalizzato a verificare l’eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione”.

Ma, alla luce dell’introduzione del portale InPa come punto di accesso informativo universale alle procedure di reclutamento, siamo certi che l’individuazione dei “controinteressati” alla mobilità possa limitarsi ad un mero interpello interno e non sia, invece, appunto tramite InPa da esperire proprio con la pubblicazione dei bandi?

A ben vedere, grazie ad InPa due dipendenti di due enti diversi possono rendersi conto, senza attivare reti di conoscenze personali, dell’eventualità di una mobilità per interscambio. La fonte di tale eventualità pare corretto trarsi dal portale. In effetti, le amministrazioni che pubblichino contestualmente opportunità di mobilità conciliabili con un interscambio possono comunque trattare in fase di gestione la mobilità reciproca di propri dipendenti come interscambio, senza dover gestire fasi nell’opacità.

Per altro, con specifico riferimento agli enti locali, l’interesse alla mobilità per interscambio, dal lato datoriale, risulta fortemente affievolito se non azzerato. Infatti, l’interscambio era particolarmente utile a superare i problemi legati alla neutralità della mobilità e ai vincoli alle assunzioni posti dai sistemi del tetto alla spesa connesso al costo delle cessazioni.

A seguito della sostituzione del tetto al turn over col sistema della sostenibilità finanziaria disposto dall’articolo 33 del d.l. 34/2019, la mobilità per interscambio perde di interesse: ogni mobilità in uscita è una cessazione che comporta risparmio sulla voce spesa, ogni mobilità in entrata consuma facoltà assunzionali, sia che avvenga per interscambio, sia per canali non di reciprocità.

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