Mobilità sospesa nel 2025? Il Servizio studi parlamentare dà una mano: nel caos, le responsabilità si eliminano

Mobilità ancora sospesa nel 2025. E’ quanto suggerisce Il Servizio Studi di Camera e Senato, affermando, ottimisticamente: “La revisione in oggetto non ha effetti su: la norma temporanea che esclude l’obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 20251; la disciplina che, salvo eccezioni,…

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Mobilità ancora sospesa nel 2025. E’ quanto suggerisce Il Servizio Studi di Camera e Senato, affermando, ottimisticamente: “La revisione in oggetto non ha effetti su: la norma temporanea che esclude l’obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 20251; la disciplina che, salvo eccezioni, subordina l’avvio delle procedure concorsuali al previo ricorso agli elenchi dei dipendenti pubblici collocati in disponibilità in base all’istituto della mobilità collettiva di ufficio”.

Si tratta di interpretazioni utili, per quanto non del tutto solide. Il Servizio studi non costituisce comunque fonte di produzione, nè fonte di interpretazione vincolante delle norme, poichè si limita a suggerire chiavi di lettura delle norme ai parlamentari.

Tuttavia, si tratta di un’interpretazione che ha un minimo di appiglio, al quale potranno aggrapparsi gli enti per non applicare nel 2025 la riserva di mobilità introdotta dal d.l. 25/2025.

Del resto, non si capisce quale organo e nell’esercizio di quale potere di controllo possa eccepire che l’ente non abbia esercitato detta riserva di mobilità per il 15% delle “misteriose” facoltà assunzionali.

Resta il fatto che l’articolo 3, comma 8, della legge 56/2019, i cui effetti sono stati prorogati dalla legge 15/2025, rende facoltativa la mobilità che, nel testo dell’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 165/2001 prima della novella apportata dal d.l. 25/2025, era ivi prevista come presupposto dei concorsi: “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità…”.

Il nuovo testo dell’articolo 30, comma 2-bis, che per disposizione del d.l. 25/2025 va a sostituire integralmente il vecchio contiene una previsione differente. Non si limita a configurare la mobilità come presupposto delle assunzioni, ma dispone appunto la riserva di mobilità al 15% delle facoltà assunzionali, del tutto assente nel precedente testo: “Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali”.

Non c’è, dunque, un obbligo di mobilità propedeutica ai concorsi: c’è proprio il divieto di svolgere concorsi, per il famoso, quanto misterioso, 15% delle facoltà assunzionali. Un divieto, come rilevato sopra, che non si sa chi possa controllare e rilevare, ma un divieto, simmetrico alla riserva e, per altro, corroborato da due specifiche conseguenze:

  1. la possibilità di procedere ai concorsi per assumere le unità di personale che risultino rimaste non coperte in conseguenza di un esito negativo delle mobilità: il che rivela un sistema del tutto ignoto al legislatore del “milleproroghe”;
  2. la sanzione connessa al alla “mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, consistente nella riduzione del 15% delle facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo, con conseguente adeguamento della dotazione organica.

Ora, l’articolo 3, comma 8, della legge 56/2019 consente di svolgere i concorsi anche senza la previa mobilità. Ma, questo vale per i concorsi attivabili. Poichè il nuovo testo dell’articolo 30, comma 2-bis, ha introdotto una vera e propria riserva delle assunzioni al sistema della mobilità per il 15% delle facoltà assunzionali, sembra proprio che quanto affermano Anci e Servizio Studi siano l’estrapolazione di una volontà normativa, che però nella norma non è espressa.

La cosiddetta “intenzione del legislatore” è, come noto, un criterio interpretativo. Che, però, non può prevalere su quello letterale o sistematico. Infatti, nella sequenza disposta dall’articolo 12, comma 1, delle preleggi è posta in coda: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Nel complesso delle disposizioni citate sopra, non si reperisce alcun senso fatto palese dal significato delle parole, volto a far ritenere che risulti sospesa la riserva di mobilità (non la mobilità).

La novellazione dell’articolo 30, comma 2-bis, in sostanza, è certamente lacunosa, ambigua e insufficiente.

C’è il tempo per correggere il tiro ed esprimere l’intento normativo, desunto da Anci e Servizio studi, in una norma chiara.

Fermo restando che nella confusione creata gli enti che agiranno “a ruota libera” difficilmente potranno essere chiamati a rispondere di alcunchè. Anche perchè, lo si ribadisce, non è dato conoscere quale organo sia dotato del potere di controllare se gli enti abbiano o meno destinato a mobilità il 15% delle facoltà assunzionali e se, in caso di tale rilevazione, davvero l’anno successivo riducano dette facoltà e le dotazioni del 15%. L’assenza di un controllo di tale genere (si parla di un controllo efficace: i controlli interni o dei revisori appaiono solo dei simulacri; occorrerebbero controlli preventivi esterni) renderà in ogni caso la disposizione di difficile concreta applicazione.

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