Mobilità volontaria nel caos: si applica la proroga del “milleproroghe” o il nuovo decreto PA?

In tema di mobilità volontaria distrazioni, incoerenze, ritardi e mancato coordinamento si sono inseguiti in questi mesi. Governo e Parlamento, quando è partita la solita giostra del decreto “milleproroghe” sapevano bene che sarebbe scaduta il 31.12.2024 la proroga delle previsioni dell’articolo 3, comma 8, della legge 56/2019, col quale si era resa facoltativa l’attivazione della…

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In tema di mobilità volontaria distrazioni, incoerenze, ritardi e mancato coordinamento si sono inseguiti in questi mesi.

Governo e Parlamento, quando è partita la solita giostra del decreto “milleproroghe” sapevano bene che sarebbe scaduta il 31.12.2024 la proroga delle previsioni dell’articolo 3, comma 8, della legge 56/2019, col quale si era resa facoltativa l’attivazione della mobilità volontaria prima di attivare i concorsi. Tuttavia, nessuno ha pensato bene nè di prorogare per l’ennesima volta la scadenza, nè, cosa molto più saggia, di abolire per sempre l’obbligo di far precedere i concorsi pubblici dalla mobilità volontaria, previsto dall’articolo 36, comma 2-bis, del d.lgs 165/2001.

Il perchè di questa inerzia è chiaro e si chiama nuovo Patto di Stabilità. Con una spesa per il personale tra il 16 e il 19 per cento della spesa pubblica totale, torna nuovamente difficile pensare di poterla espandere.

Infatti, a disdoro di ogni dichiarazione roboante sulla velocizzazione dei concorsi, sul potenziamento della PA, sul ringiovanimento delle dotazioni, sull’acquisizione di “nuove competenze”, sulla “valorizzazione” si è visto che la legge di bilancio per un verso ha stanziato risorse destinate alla contrattazione nazionale collettiva capaci di coprire appena un terzo dell’inflazione del triennio 2022-2024, per altro verso ha reintrodotto – almeno per le amministrazioni centrali – il tetto al turn over, computato nel 75% della spesa del personale cessato l’anno precedente.

Misure estremamente simili al congelamento dei contratti pubblici, al blocco delle progressioni orizzontali e verticali, agli strettissimi vincoli assunzionali della stagione tremenda degli anni 2010-2017.

Insomma, mentre si proclamava la necessità di assumere e ringiovanire, dall’altro lato si contenevano e di molto le risorse da destinare a tale fine, senza adottare decisioni plateali.

Pertanto, ripristinare la mobilità volontaria come presupposto di legittimità dei concorsi pubblici poteva essere molto utile a “prendere tempo” e, quindi, a ritardare di mesi quanto meno la spesa per cassa connessa ai reclutamenti.

Però, queste azioni e decisioni sono state oggetti di continui ripensamenti e rimuginazioni, come dimostra la sottrazione del comparto Funzioni locali al tetto alle assunzioni al 75% della spesa per le cessazioni dell’anno precedente, decisa poco prima dell’approvazione finale della legge di bilancio.

Oggetto dei ripensamenti, ad un certo punto, è stata anche la mobilità volontaria come presupposto necessario dei concorsi.

Ma, da queste riflessioni ed analisi è scaturito l’inghippo: non una, ma ben due disposizioni, pensate e scritte da teste e mani diverse che non si sono evidentemente parlate adesso aprono le porte ad una certa confusione:

  1. l’una è la legge di conversione del “decreto milleproroghe”, posta a far rientrare dalla finestra la proroga dell’efficacia dell’articolo 3, comma 8,della legge 56/2019, con ampio ritardo, visto che sarebbe stato certamente meglio giungere a tale decisione entro il 31.12.2024;
  2. l’altra è il “decreto PA”, quella serie di disposizioni mal coordinate tra di loro e pulviscolari, pomposamente destinate all’incremento della “efficacia” dell’azione della PA, che modifica radicalmente i contenuti dell’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 165/2001, sostituendo l’obbligo di far precedere i concorsi dalla mobilità volontaria, con l’obbligo di riservare il 15% dei posti banditi (formula che non rende affatto chiara la grandezza alla quale applicare la detta percentuale) a mobilità volontaria.

Da qui il “papocchio”. Le due norme rischiano di entrare in vigore contemporaneamente o quasi, aprendo problemi di carattere interpretativo e, soprattutto, facendo sorgere spontaneamente la domanda: quale delle due norme si applicherà?

La soluzione appare da reperire nei significati dei testi delle norme. La legge di conversione del “milleproroghe”riproporrà (avendo lasciato quasi 2 mesi di “buco” alla proroga” la formula del più volte citato articolo 3, comma 8, della legge 56/2019, ai sensi del quale “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Come detto, il “decreto PA” modificherà radicalmente il testo del comma 2-bis dell’articolo 30 del d.lgs 165/2001: proponiamo di seguito il confronto tra il testo destinato ad essere sostituito ed il testo destinato a breve ad entrare in vigore:

Art. 30, c. 2-bis “vecchio” testoArt. 30, c. 2-bis “nuovo” testo
Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.Le amministrazioni destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento  delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per 18 mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. Tale misura non si applica al personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, invece, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di provenienza assicurando la necessaria neutralità finanziaria

Appare evidente che la proroga dell’efficacia dell’articolo 3, comma 8, della legge 56/2019 si attagli esclusivamente al “vecchio” testo dell’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 165/2001. Infatti, si consente di effettuare i concorsi, senza il previo espletamento delle “procedure” di mobilità.

Ma, il nuovo testo dell’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 165/2001 non regola per nulla le procedure di mobilità. Infatti, si limita ad imporre alle PA una “riserva” di mobilità: cioè, con evidente incisione sull’autonomia organizzativa degli enti, impone loro programmare assunzioni per mobilità per almeno il 15 dei fabbisogni (così, almeno, appare l’unico modo di intendere razionalmente il criptico contenuto della novella).

L’obbligo di destinare a mobilità una certa percentuale di assunzioni non riguarda le procedure di reclutamento, ma, appunto, la programmazione dei fabbisogni, che, nel Piao, deve contenere le “strategie” per le assunzioni, tra le quali rientra, ovviamente, anche la mobilità.

Dunque, l’articolo 3, comma 8, della legge 56/2019, una volta sostituito il vecchio testo dell’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 165/2001 col nuovo introdotto dal “decreto PA” non ha ragione d’essere e di produrre nessun effetto, almento applicando principi di razionalità nell’interpretazione.

Altrimenti, occorrerebbe che il Legislatore disponga con chiarezza la proroga dell’obbligo di riservare la copertura dei fabbisogni mediante il 15% della mobilità.

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