Con una news del 7 ottobre 2025, Anac ribadisce che, durante l’esecuzione di una concessione, non è consentito introdurre variazioni sostanziali rispetto alle condizioni di aggiudicazione. In tali casi, la stazione appaltante deve risolvere il contratto in essere e indire una nuova procedura di affidamento, come previsto dagli articoli 175 e 176 del d.lgs. 50/2016. Il principio, fondato sulla direttiva 2014/23/UE, tutela la concorrenza e impedisce rinegoziazioni che alterino l’equilibrio economico-finanziario a vantaggio del concessionario.
