Secondo la sentenza n. 522/2024 del Tar Sardegna per essere espulsi dalle prove scritte di un concorso pubblico basta portare con sé in aula il cellulare a nulla valendo che il vigilante lo abbia trovato spento o che non sia mai stato utilizzato dal candidato.
Nella vicenda la Commissione di concorso aveva precisato che i candidati, durante le prove scritte, potevano consultare soltanto i dizionari di lingua italiana.
L’art. 10 del bando di concorso prevedeva espressamente che “I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana. Non potranno avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è possibile comunicare tra candidati nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso”.
La commissione poco prima dell’inizio della prova d’esame invitava i candidati convocati per il giorno 5 febbraio 2024 per lo svolgimento della prima prova scritta “a spegnere i telefoni cellulari o qualsiasi altro dispositivo elettronico atto alla trasmissione di dati, a riporli dentro la busta posizionata sul banco a pena di esclusione…”.
Detta prescrizione veniva nuovamente ricordata ai concorrenti anche dal Presidente della Commissione alle ore 11.40, cioè immediatamente prima dell’inizio della prova scritta, avvenuto alle ore 12.02.
Era dunque inequivoca la prescrizione della lex specialis come precisata dalla Commissione d’esame: i cellulari dovevano essere spenti e riposti dentro la busta posizionata sul banco a pena di esclusione.
In merito, la Commissione ha richiamato un candidato che non aveva rispettato le indicazioni del bando: ha in primo luogo proceduto all’identificazione dello stesso, il quale dichiarava “di non aver fatto alcun uso del suddetto cellulare, di non averlo avuto con sé al momento in cui si è recato in bagno e di averlo tenuto spento” .
In secondo luogo la Commissione, preso atto che il comportamento tenuto dal medesimo candidato contrastava apertamente con quanto stabilito al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 10 del bando e a quanto (ripetutamente) comunicato ai candidati prima dell’espletamento della prova (nello specifico, l’obbligo di inserire dentro la busta tutti i telefoni cellulari o qualsiasi altro dispositivo elettronico atto alla trasmissione di dati), deliberava la sua immediata esclusione dal concorso.
In primo luogo il ricorrente ha evidenziato, al fine di ricavarne una diversa disciplina, la differenza tra l’art. 9 del bando, concernente la prova preselettiva (per il quale i candidati non potevano “introdurre” nella sede di esame telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici) e l’art. 10 del medesimo bando, riferito alla prova scritta (per il quale i candidati non potevano “avvalersi” di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati).
Egli, infatti, ha sostenuto che il Bando di concorso avrebbe volutamente adottato, in relazione ai telefoni cellulari, due distinte modalità operative per le prove preselettive e per quelle concorsuali escludendo in radice lo stesso possesso di dispositivi elettronici per la prova preselettiva e consentendone, invece, l’introduzione – ma non l’utilizzo- durante la prova scritta.
Del resto, sempre nell’assunto del ricorrente, la disposizione della lex specialis nei sensi proposti si porrebbe in linea con le previsioni di cui all’art. 13, comma 1, DPR n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”.
L’indice sintomatico della non genuinità della prova scritta si concretizzerebbe, infatti, proprio nell’uso del dispositivo, cosicché il mero possesso del telefono cellulare non potrebbe comportare ex se l’esclusione dalla prova, laddove non risulti che detto cellulare sia stato effettivamente utilizzato. Né tale espressa disciplina potrebbe essere integrata da nuove disposizioni fornite al momento del suo insediamento dalla Commissione d’esame circa le modalità di svolgimento delle prove.
Quest’ultima, infatti, avrebbe – ove così inteso l’intervento del Presidente in sede d’esame – surrettiziamente introdotto una nuova causa di esclusione non prevista nel bando, ledendo la buona fede dell’odierno ricorrente il quale, una volta disattivato il dispositivo e facendo affidamento sull’interpretazione letterale della clausola di cui all’art. 10 della lex specialis, aveva ritenuto di non commettere, tenendo un cellulare spento nella giacca, alcuna infrazione suscettibile di determinarne l’esclusione.
Oltretutto risulterebbe violato il principio di proporzionalità, che impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento che comporti il minor sacrificio possibile e che, dunque, non ecceda quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
Del resto, come rileva la difesa regionale, lo stesso candidato era perfettamente consapevole dell’adempimento richiesto, tant’è che egli stesso aveva provveduto ad effettuare quanto previsto riponendo nella busta chiusa posta sul banco un primo apparecchio elettronico (ma non l’altro in suo possesso).
In realtà, appaiono incomprensibili le ragioni per le quali la commissione avrebbe dovuto dettare prescrizioni diverse sulla base di una mera differenza letterale di disposizioni senz’altro univoche nelle finalità perseguite, è possibile osservare:
a) che la richiesta di riporre i cellulari all’interno di una busta collocata sopra il banco del singolo candidato, lungi dal costituire l’introduzione da parte della Commissione d’esame di una causa di esclusione atipica, ben rappresentava il completamento del prescritto divieto di avvalersi, a pena di esclusione, mediante un agevole e responsabile adempimento di evidente natura precauzionale, di strumenti di comunicazione potenzialmente idonei ad alterare la genuinità della prova;
b) che invero la disposizione del bando assumeva un’evidente funzione preventiva, finalizzata ad un sereno e regolare svolgimento della prova, rispetto all’esigenza, peraltro di buon senso prima ancora che giuridica, di evitare che i candidati di una procedura concorsuale – tanto più se finalizzata alla copertura di posti di qualifica dirigenziale – potessero comunque avere la disponibilità di cellulari suscettibili di alterare in concreto la par condicio dei concorrenti;
c) che, del resto, a seguito dell’invito rivolto dal Presidente ai candidati di riporre telefoni cellulari e dispositivi elettronici all’interno delle apposite buste, lo stesso ricorrente non ha affatto contestato la prescrizione prevista a pena di esclusione, ma anzi vi ha dato esecuzione, pur adempiendovi solo parzialmente in quanto, come dallo stesso dichiarato, nell’apposita busta, ha inserito lo smartwatch mantenendo nella tasca della giacca il cellulare, la cui disponibilità in locali appartati (quali ad esempio nei servizi) rappresentava proprio una situazione di potenziale utilizzo che la prescrizione del bando mirava risolutivamente a prevenire.
In relazione a quanto sopra, dunque, nessuna sproporzione può legittimamente lamentare il ricorrente con riguardo al provvedimento espulsivo adottato dalla Commissione d’esame, attesa la finalità di salvaguardare il regolare svolgimento della prova nella selezione dei candidati più preparati in relazione ai posti da ricoprire.
