Nei piccoli Comuni i vicesegretari possono svolgere funzioni di reggenza per il 2026

L’articolo 2, comma 6-bis, del Dl 200/2025, convertito nella legge 26/2026, consente ai sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti di nominare per il 2026 un vicesegretario reggente, anche dipendente di altro ente, in caso di sede vacante e procedura di copertura andata deserta. L’incarico ha durata massima di 12 mesi e richiede specifici requisiti,…

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L’articolo 2, comma 6-bis, del Dl 200/2025, convertito nella legge 26/2026, consente ai sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti di nominare per il 2026 un vicesegretario reggente, anche dipendente di altro ente, in caso di sede vacante e procedura di copertura andata deserta. L’incarico ha durata massima di 12 mesi e richiede specifici requisiti, tra cui almeno due anni di servizio a tempo indeterminato e il possesso dei requisiti per l’accesso all’albo dei segretari. È necessaria l’autorizzazione del Ministero dell’interno e l’avvio di una nuova procedura entro 90 giorni. La misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi per garantire la presenza del vertice amministrativo nei piccoli Comuni.

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