Nel nuovo codice degli appalti, la decisione a contrarre può essere firmata dal Rup solo se coincidente con il responsabile di servizio

Nel parere n. 2049/2023 l’Ufficio Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affronta una delle questioni più discusse poste dal nuovo codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023), ovvero i confini dei poteri assegnati al responsabile unico di (non più procedimento ma) progetto. In base all’articolo 6, comma 2 lett. g), dell’allegato I. 2…

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Nel parere n. 2049/2023 l’Ufficio Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affronta una delle questioni più discusse poste dal nuovo codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023), ovvero i confini dei poteri assegnati al responsabile unico di (non più procedimento ma) progetto.

In base all’articolo 6, comma 2 lett. g), dell’allegato I. 2 “Attività del Rup”, quest’ultimo “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture”. Da qui il dubbio se il Rup possa e debba sottoscrivere la determina a contrarre anche laddove non coincida con il dirigente/responsabile del servizio titolare dei poteri di spesa.

Il parere muove dalla distinzione terminologica tra “determina a contrarre” e “decisione di contrarre” evidenziando come la prima costituisca l’atto con cui si manifesta all’esterno la volontà dell’amministrazione di aggiudicare una commessa, mentre la seconda evoca una più netta responsabilità del soggetto che decide il sistema di affidamento.

Sulla base di quanto osservato, quindi, “la distinzione lessicale è emblematica, in quanto consente di mettere in luce il diverso quadro nel quale si trovano a operare le stazioni appaltanti, tenuto altresì conto del principio della fiducia di cui all’articolo 2 del nuovo Codice, da correlarsi al principio del risultato di cui all’articolo 1 della medesima disciplina”. In tale prospettiva, infatti, con la decisione di contrarre, il soggetto competente – titolare del potere di spesa – oltre a esternare la volontà della stazione appaltante, individua le modalità attraverso cui deve avvenire l’affidamento.

Secondo il parere, però, nel caso in cui il Rup non sia al contempo titolare del potere di spesa, la decisione di contrarre resta di competenza del soggetto titolare del predetto potere. In altri termini, il tal caso, il ruolo del Rup è circoscritto all’ambito istruttorio, mentre la firma continua ad essere prerogativa del  dirigente/responsabile del servizio.

La tesi convince solo in parte, posto che dalla decisione a contrarre deriva un mero effetto prenotativo della spesa, ossia un vincolo di tipo provvisorio che ben potrebbe conseguire anche, in base al modello organizzativo dell’ente, dal decisum del Rup, fatto salvo ovviamente l’intervento del responsabile della spesa per il sorgere dell’impegno definitivo. In altri termini, a lettura del Mit rischia di irrigidire un impianto che dovrebbe invece essere resto flessibile per adattarsi i diversi contesti.

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