Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2384 del 29.10.2025, ha chiarito che la stazione appaltante assolve gli oneri acquisendo le certificazioni ufficiali (DURC e Agenzia delle Entrate) senza ulteriori approfondimenti, salvo elementi gravi, precisi e concordanti che mettano in dubbio tali attestazioni. Le risultanze di bilancio, da sole, non provano irregolarità fiscali o contributive rilevanti ai fini dell’esclusione.
