Nessun rimborso al dipendente pubblico che sceglie autonomamente l’avvocato per difendersi.

    Con l’ordinanza n. 15279 depositata il 9 giugno 2025, la Corte di Cassazione interviene sulla questione del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico (comunale) che, assolto in sede penale, aveva scelto autonomamente l’avvocato, senza previa autorizzazione dell’amministrazione.       La Suprema Corte ha stabilito che l’amministrazione non è tenuta a rimborsare i costi della difesa…

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    Con l’ordinanza n. 15279 depositata il 9 giugno 2025, la Corte di Cassazione interviene sulla questione del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico (comunale) che, assolto in sede penale, aveva scelto autonomamente l’avvocato, senza previa autorizzazione dell’amministrazione.

      La Suprema Corte ha stabilito che l’amministrazione non è tenuta a rimborsare i costi della difesa tecnica qualora:

  • il dipendente abbia unilateralmente scelto l’avvocato, senza chiedere o ottenere l’approvazione preventiva;
  • o abbia semplicemente comunicato a posteriori tale nomina.

     Il principio si basa sull’esigenza di permettere all’amministrazione di valutare preventivamente la congruità delle spese e di controllare l’impegno economico che potrebbe derivare dalla scelta del difensore. Il rimborso non spetta se il dipendente ha agito di propria iniziativa, anche in caso di assoluzione nel merito.

      Pertanto, l’amministrazione comunale non è tenuta a rimborsare le spese per assicurare la difesa legale del dipendente di un ente locale che ha unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la precedente comunicazione all’amministrazione stessa.

       La Suprema Corte in definitiva ha affermato che: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato e di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi dal dipendente di un ente locale nell’espletamento del servizio e in adempimento di obblighi di ufficio, l’amministrazione pubblica non è tenuta a rimborsarlo delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, ove egli abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all’amministrazione stessa, o qualora, dopo avere effettuato la nomina, si limiti a comunicarla al detto ente».

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