Nessuna esclusione in caso di mancata produzione di certificazione ambientale

Non comporta l’esclusione dalla gara la mancata produzione di certificazione ambientale, qualora l’allegazione non sia stata espressamente prevista dalla lex specialis e i suddetti documenti possano comunque essere acquisiti presso banche dati ufficiali. Lo ha previsto il TAR Toscana, nella sentenza 2115/2025. La questione affrontata Due società, facenti parte di un costituendo RTI, avevano impugnato…

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Non comporta l’esclusione dalla gara la mancata produzione di certificazione ambientale, qualora l’allegazione non sia stata espressamente prevista dalla lex specialis e i suddetti documenti possano comunque essere acquisiti presso banche dati ufficiali.

Lo ha previsto il TAR Toscana, nella sentenza 2115/2025.

La questione affrontata

Due società, facenti parte di un costituendo RTI, avevano impugnato il provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di cartucce toner e a getto d’inchiostro, comprensiva del servizio di raccolta dei consumabili da stampa esausti 

Le ricorrenti avevano articolato molteplici motivi di censura, tra i quali il fatto che l’RTI aggiudicatario avrebbe proposto prodotti sprovvisti delle certificazioni ambientali necessarie.

Inoltre, il soggetto aggiudicatario non avrebbe rispettato quanto previsto dal Disciplinare di gara ai fini della comprova del requisito esperienziale e della capacità tecnica.

Infine, non sarebbe stato dimostrato il possesso del requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La decisione del Collegio

Per quanto riguarda l’argomentazione diretta a sostenere il difetto della capacità tecnica e professionale in capo all’RTI aggiudicatario, il medesimo aveva prodotto copia dell’ordinativo di fornitura disposto dalla Stazione appaltante, copia delle fatture e copia delle relative quietanze.

Andava considerato che l’RTI aggiudicatario risultava gestore uscente del servizio di fornitura e recupero dei materiali di stampa esausti per la medesima Amministrazione resistente, che quindi era già in possesso, ex ante, della documentazione contrattuale necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

A tale proposito i giudici hanno rammentato che, ai sensi dell’art. 99, comma 3, D.lgs. 36/2023, non può essere escluso un operatore economico quando la Stazione appaltante possiede già la documentazione comprovante i requisiti dichiarati, essendo il nuovo Codice dei contratti pubblici ispirato a un principio sostanzialistico volto a privilegiare la verifica effettiva delle capacità operative dell’impresa, in luogo di formalismi inutili.

Ciò premesso era evidente che l’aggiudicataria aveva pienamente comprovato il possesso del requisito di capacità tecnica necessario per la partecipazione alla procedura di cui si tratta.

Altrettanto infondata era l’argomentazione diretta a rilevare la mancanza (sempre nei confronti del RTI aggiudicatario) delle necessarie autorizzazioni per le attività di raccolta e smaltimento di rifiuti.

Infatti, la Stazione appaltante aveva verificato che la società era effettivamente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, così come era emerso dal verbale del RUP, nel quale si faceva menzione del certificato di iscrizione all’albo.

Infine, con riferimento al fatto che i prodotti offerti fosse sprovvisti della etichettatura ambientale, era dirimente constatare che l’Amministrazione aveva dimostrato di aver verificato che i prodotti offerti erano in possesso della certificazione Nordic Swan Ecolabel.

In particolare, la lex specialis non richiedeva a pena di esclusione l’allegazione dei file PDF delle certificazioni, ma solo l’indicazione delle cartucce dotate di etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024.

Conclusioni

In assenza di allegati, la Commissione aveva autonomamente accertato l’esistenza delle certificazioni mediante la consultazione del database ufficiale.

Sotto tale profilo, i giudici hanno rammentato che tale procedura di verifica d’ufficio, fondata su fonti pubblicamente consultabili, è pienamente conforme alla giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 ottobre 2018, n. 9785). Per tutte le ragioni esposte, il ricorso è stato respinto.

La sentenza offre l’opportunità di individuare una concreta applicazione del principio di risultato, che consente di superare inutili formalismi quali concreto ostacolo per la Stazione appaltante a conseguire la migliore prestazione presente sul mercato.

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