Niente confronto sul piano triennale dei fabbisogni per l’Aran. Ma il parere ha punti deboli

L’eccesso di relazioni sindacali è uno dei problemi conclamati nella gestione del personale delle PA, in particolare negli enti locali. Le organizzazioni tendono, giustificatamente, a ricondurre ogni questione e materia alla contrattazione o, quanto meno, alla relazione del confronto. Per altro, tale relazione, ben lungi dall’avere nulla in comune con la contrattazione visto che non…

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L’eccesso di relazioni sindacali è uno dei problemi conclamati nella gestione del personale delle PA, in particolare negli enti locali. Le organizzazioni tendono, giustificatamente, a ricondurre ogni questione e materia alla contrattazione o, quanto meno, alla relazione del confronto. Per altro, tale relazione, ben lungi dall’avere nulla in comune con la contrattazione visto che non richiede alcun accordo e la sottoscrizione di nessun documento comune, spessissimo viene surrettiziamente trasformata proprio in un contratto, mediante la ridondante e (per le amministrazioni) malaccorta e imprudente sottoscrizione dei “verbali”, nemmeno prevista dal Ccnl.

Dunque, va accolto con interesse il parere col quale l’Aran pone un freno alla relazione del “confronto” sul piano triennale dei fabbisogni: “ARAN – Risposta a nota n. 11356 del 25/07/2023 (prot. Entrata Aran n. 5660 del 25/07/2023)

Oggetto: Richiesta di parere all’Aran – art. 4, comma 5, CCNL Funzioni Locali 2019-2021.

Con riferimento al quesito in esame, si conferma che la materia del Piano triennale dei fabbisogni di personale, ora confluito nel PIAO, è materia oggetto di “sola informazione”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 5, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, da rendere almeno 5 gg lavorativi prima dell’adozione del provvedimento; la pretesa della parte sindacale di attivazione del Confronto, ex art. 5 del medesimo CCNL, è da ritenersi, pertanto, infondata. Occorre, peraltro, ricordare come la previsione della sola “informazione” sia in linea con la norma di legge, non derogabile dal contratto collettivo, contenuta nell’art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001. Diversamente, la previsione contenuta all’art. 5, comma 3, lett. p), relativamente alla materia degli “andamenti occupazionali”, oggetto di Confronto, non riguarda il Piano triennale dei fabbisogni di

personale (oggetto di sola informazione), ma l’analisi dei dati sul trend occupazionale”.

Ora, pur condividendosi intenti e fini dell’Aran, qualche osservazione non può non essere espressa.

Non c’è dubbio, l’articolo 4, comma 5, del Ccnl dispone: “Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti”. 

Il problema consiste nel distinguere la relazione del confronto relativa agli “andamenti occupazionali” ed i contenuti del piano triennale dei fabbisogni del personale.

Il parere dell’Aran  è assertivo e drastico. La normativa molto meno. Il DM 132/2002, all’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2), indica che nei contenuti della specifica sezione del Piao dedicata alla programmazione occorre definire “la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell’evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni”. Non si tratta di “andamenti occupazionali?

Lo schema allegato al medesimi DM, poi, specifica che la pianificazione avviene sulla base dei seguenti fattori: “a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa; b) stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti; c) stima dell’evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, ad esempio, o alla digitalizzazione dei processi (riduzione del numero degli addetti e/o individuazione di addetti con competenze diversamente qualificate) o alle esternalizzazioni/internalizzazioni o a potenziamento/dismissione di servizi/attività/funzioni o ad altri fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi”. Non si tratta di “andamenti occupazionali”?

L’Aran ritiene che la programmazione dei fabbisogni, pur essendo manifestamente impostata esattamente sulla visione dell’andamento occupazionale, afferma che l’articolo 5, comma 3, lettera p), del Ccl 16.11.2022, quando parla della materia di confronto connessa agli “andamenti occupazionali” si riferisce ad una “analisi dei dati sul trend occupazionale”.

A parte la circostanza che una programmazione seria dei fabbisogni non potrebbe prescindere dall’analisi dei dati sul trend occupazionale (infatti, le schede esemplificative del Piao questo chiedono), se oggetto del confronto avrebbe dovuto essere l’analisi dei dati sul trend occupazionale, cosa impediva all’Aran di scrivere così la lettera p) dell’articolo 5, comma 3, del Ccnl? Cosa legittima l’Aran ad esitare interpretazioni unilaterali delle norme contrattuali, che con le norme contrattuali stesse hanno davvero poco a che vedere?

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