No perdita di chance per i dirigenti senza incarico a causa dell’inadempimento della PA ad adottare regolamenti organizzativi, se non provano il danno

Risarcimento del danno da perdita di chance come unico rimedio alla mancata erogazione della retribuzione di posizione e risultato ai dirigenti, qualora manchi nel regolamento di organizzazione una normativa finalizzata a dettare i criteri di pesatura ed erogazione. I dirigenti interessati potranno ottenere dal giudice il risarcimento da perdita di chance però a condizione che…

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Risarcimento del danno da perdita di chance come unico rimedio alla mancata erogazione della retribuzione di posizione e risultato ai dirigenti, qualora manchi nel regolamento di organizzazione una normativa finalizzata a dettare i criteri di pesatura ed erogazione.

I dirigenti interessati potranno ottenere dal giudice il risarcimento da perdita di chance però a condizione che dimostrino l’effettività del danno subìto.

L’ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro 27 aprile 2025, n. 1058 chiarisce gli oneri del ricorrente e la posizione della PA. Con la decisione, gli ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni dirigenti dell’Ente Sviluppo Agricolo della regione Sicilia (Esa), perchè nonostante detto ente non avesse mai adottato le modifiche al regolamento di organizzazione necessarie all’adeguamento della disciplina interna alle previsioni del d.lgs 165/2001 e, conseguentemente, non avesse mai erogato la componente variabile della retribuzione dirigenziale, i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare in concreto la perdita di chance risarcibile.

La vicenda racconta una situazione molto meno infrequente di quanto non si possa pensare: l’assenza, in una PA, di disposizioni organizzative interne necessarie per il conferimento degli incarichi dirigenziali, o anche di Elevata Qualificazione. In particolare, la lacuna riguarda sia metodi per selezionare i dirigenti a cui conferire gli incarichi, sia, nella maggior parte dei casi, sistemi di valutazione per pesare le posizioni e determinare, così, l’importo della retribuzione connessa.

La Cassazione evidenzia che tali carenze organizzative legittimano il dipendente interessato a chiedere, però, non l’adempimento della vera e propria obbligazione incombente sulla PA di dare corso agli adempimenti necessari a conferire gli incarichi. I dipendenti possono solo rivolgersi al giudice per il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e di risultato.

Di fronte alla prova dell’effettiva ed irrimediabile perdita dell’opportunità di giovarsi di queste retribuzioni, la PA verrebbe senz’altro condannata. Ma, allo scopo il dipendente è tenuto “ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte”. Simmetricamente, “il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile”.

Il danno, provato documentalmente, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa.

Grava, allora, sul dipendente il compito di dimostrare che se l’ente avesse adottato gli atti organizzativi e selettivi necessari, avrebbe aver avuto chance effettive di prevalere su altri potenziali concorrenti ai fini dell’assegnazione dell’incarico, allegando la documentazione necessaria a dimostrare la plausibilità di un’occasione perduta, nonchè “del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale”.

Nel caso di specie, pur non essendo in questione l’inadempimento dell’Esa, la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito, autori di pronunce di rigetto dei ricorsi presentati, non avessero errato nelle loro decisioni. Infatti, i ricorrenti non avevano descritto, in un’ottica risarcitoria, i compiti da svolgere, la composizione delle strutture, le funzioni connesse e le ragioni della loro probabile preposizione a tali strutture.

La Cassazione osserva che i ricorrenti, invece, si sono limitati a produrre gli ordini di servizio in base ai quali hanno – di fatto – svolto gli incarichi, senza riuscire, però, a dimostrare “il danno patito e la sua entità”.

L’ordinanza evidenzia, tuttavia, l’assenza di un sistema generale che possa rimediare agli inadempimenti delle PA, tanto da giungere ad un paradosso, non giuridico ma di fatto: il mancato rispetto di obbligazioni giuridiche lascia la PA esente da concrete responsabilità, scaricando sui vertici amministrativi oneri probatori molto complessi in sede giurisdizionale e in definitiva il rischio di non vedersi mai risarcito alcun danno connesso all’inerzia organizzativa.

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