No soccorso istruttorio per mancata indicazione costi di personale e sicurezza, anche se la Pad non lo consente

Non è soccorribile la mancata indicazione del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali, se i moduli della Piattaforma telematica non lo consentono e la legge di gara sia chiara in merito all’obbligo di rendere tali dati. L’aspetto è stato oggetto di puntualizzazione da parte dell’ANAC nel parere di precontenzioso n. 15 del…

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Non è soccorribile la mancata indicazione del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali, se i moduli della Piattaforma telematica non lo consentono e la legge di gara sia chiara in merito all’obbligo di rendere tali dati.

L’aspetto è stato oggetto di puntualizzazione da parte dell’ANAC nel parere di precontenzioso n. 15 del 14 gennaio 2025.

L’Autorità ha precisato che la mancata indicazione nell’ambito dell’offerta economica dei costi per la manodopera e per la sicurezza aziendale determina l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.

Tale sanzione si deve ritenere automaticamente applicabile anche qualora la piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara non preveda la possibilità di indicarli all’interno del modulo relativo all’offerta economica e ciò perché il concorrente, stante l’inderogabile obbligo di legge, ha comunque l’onere di informarsi presso la Stazione appaltante riguardo alle modalità attraverso le quali la stessa ammetta l’indicazione di tali costi al di fuori del suddetto modulo telematico.

Il caso trattato

Un operatore economico aveva chiesto all’Autorità di valutare la legittimità della propria esclusione dalla gara, disposta dalla Stazione appaltante per la mancata indicazione separata nell’offerta economica dell’importo relativo ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Secondo la Società istante il provvedimento di esclusione era illegittimo in quanto i campi della piattaforma di gara, impostati dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione degli operatori economici, non consentivano di inserire i dati relativi ai costi della sicurezza e della manodopera.

Inoltre, la Stazione Appaltante non metteva neanche a disposizione alcun modello di offerta economica recante l’indicazione di campi nei quali indicare i costi della sicurezza e della manodopera e neppure un campo dove inserire dichiarazioni libere.

Secondo l’operatore economico, la Stazione appaltante avrebbe dovuto applicare il soccorso istruttorio in considerazione del fatto che la giurisprudenza ammetterebbe una deroga al principio dell’espulsione automatica dalla gara nel caso di “materiale impossibilità” per l’offerente di procedere all’indicazione separata, nell’ambito della propria offerta.

La Stazione Appaltante, dal canto suo, aveva evidenziato che la lex specialis conteneva una esplicita previsione di esclusione nel caso di mancata indicazione nell’offerta della “stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro” e alla “stima dei costi della manodopera

Inoltre, la Lettera di Invito/Disciplinare di Gara non prevedeva, altresì, il soccorso istruttorio per l’offerta economica e che, pur ammettendo che il campo relativo all’Offerta Economica della RDO sulla piattaforma Acquisti in rete MePa non consentisse l’inserimento dei campi relativi ai costi degli oneri della sicurezza e manodopera, il problema poteva essere comunque superato procedendo a caricare sulla piattaforma, nel campo relativo alla busta dell’Offerta Economica una pagina aggiuntiva rispetto a quella generata dal sistema, nel quale indicare i costi relativi alla stima della manodopera e oneri della sicurezza, al pari di quanto fatto da altri concorrenti.

Il riscontro dell’ANAC

Secondo l’Autorità era palese la differenza dei casi esaminati in altri giudizi rispetto a quello in esame: nei primi, infatti, l’ammissibilità, in via eccezionale, del soccorso istruttorio trovava fondamento nella convergenza di almeno due condizioni imprescindibili consistenti nell’impossibilità di inserire nel modello predisposto dalla Stazione appaltante i costi in discussione perché mancati di qualunque riferimento agli stessi (condizione, questa, verificatasi nel caso in esame) e nella contemporanea assenza di qualsivoglia previsione in merito da parte della lex specialis (condizione, questa, invece, non verificatasi nel caso in esame); tali circostanze, secondo il GA, fanno sorgere nei concorrenti il legittimo dubbio circa la necessità dell’indicazione di tali costi ai fini della regolarità dell’offerta; dubbio che nel caso di specie non poteva sorgere stante le chiare disposizioni al riguardo contenute nella legge di gara.

Il principio di autoresponsabilità

L’ANAC ha poi rammentato che ogni scelta effettuata o azione compiuta dai concorrenti all’interno di ogni fase procedurale non può che imputarsi alla responsabilità degli stessi secondo il noto principio dell’autoresponsabilità, in base al quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali e possibili errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione poiché alle imprese che partecipano alle gare di appalto viene richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara; nelle gare telematiche, il concorrente è a conoscenza delle modalità e della tempistica della procedura, pertanto eventuali errori devono essere dallo stesso sopportati; tutto ciò perché il concorrente è chiamato ad attuare un comportamento che possa consentire all’Amministrazione di poter valutare l’affidabilità e la serietà nonché la correttezza del comportamento del concorrente stesso (in tal senso v., da ultimo, Consiglio di Stato, V, 12 marzo 2024, n. 2372).

Conclusioni

L’Autorità ha concluso, affermando che la Società istante, pur avendo avuto esatta conoscenza delle prescrizioni del bando di gara, trovatasi dinanzi all’impossibilità di inserire i costi della sicurezza aziendale e della manodopera – come obbligatoriamente richiesti dalla Stazione appaltante – nel modulo telematico relativo all’offerta economica della piattaforma MePA utilizzata per la gara, aveva comunque scelto di caricare l’offerta economica priva dell’indicazione di tali costi, invece di attivarsi preventivamente per chiedere chiarimenti all’Amministrazione committente.

Pertanto la Società aveva effettuato una scelta consapevole che non poteva che esserle addebitata in forza del menzionato principio di autoresponsabilità (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2839; Corte di Giustizia, 2 maggio 2019, cit.; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, nn. 7, 8 secondo cui l’eventuale non editabilità dei moduli dichiarativi predisposti dalla stazione appaltante privi dello spazio per l’indicazione in questione, non è di per sé preclusiva, sul piano della materiale elaborazione scritturale dei termini dell’offerta, dell’integrazione ad opera dell’offerente).

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