Risulta di particolare interesse il parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 1444/2022 in merito alla possibilità di esternalizzare la verifica dei requisiti di ordine generale a titolo di assistenza da rendere al RUP.
Il quesito posto
Nel caso sottoposto all’esame del Ministero è stato posto un quesito volto a chiarire se nell’ambito dell’assistenza al RUP ex art 31 D.Lgs 50/2016 fosse possibile esternalizzare ad una società il servizio la verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice dei contratti, pur rimanendo in capo al RUP la valutazione di idoneità degli stessi.
La disciplina relativa agli incarichi di assistenza al RUP
Come rilevabile dalla lettura dell’art. 31, commi 7 del Codice dei contratti pubblici:
“Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara”.
Inoltre, il comma 11 del medesimo articolo dispone:
“Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall’articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza”.
Infine, le Linee guida n. 3 di ANAC, al punto 2.4 dispongono:
“Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice. Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche”.
Il riscontro fornito dal Ministero
Il Ministero ha riscontrato il quesito posto evidenziando che, ai sensi dell’art. 31, comma 11 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal Codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall’articolo 24, comma 4 del Codice ed assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente.
Tanto premesso, il Ministero ritiene che, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC n. 3 (sopra riportate), le valutazioni tecniche possano essere esternalizzate, atteso che, invece, l’attività meramente valutativa in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 debba restare sempre in capo alla Stazione Appaltante e al RUP.
Che si potesse giungere all’idea di affidare a soggetti esterni, affrontando tutti i connessi oneri economici e procedurali, l’attività non banale, certo, ma non avente alcun requisito di oggettiva complessità tecnica, di verifica dei requisiti generali, era davvero impensabile. Almeno, fino alla posizione di questo quesito.
Alcuni scambiano, evidentemente, la funzione di supporto come un metodo per disfarsi totalmente di qualsiasi attività operativa.
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