Non è sanabile con il soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione relativa all’assunzione di una quota di occupazione giovanile

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile. Lo ha chiarito l’ANAC, con il parere n. 451 del 5 ottobre 2022. Il caso esaminato Nel quesito sottoposto ad ANAC, un operatore economico chiedeva all’Autorità di esprimersi sul provvedimento di…

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Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile.

Lo ha chiarito l’ANAC, con il parere n. 451 del 5 ottobre 2022.

Il caso esaminato

Nel quesito sottoposto ad ANAC, un operatore economico chiedeva all’Autorità di esprimersi sul provvedimento di esclusione adottato da un’Amministrazione nei propri confronti per aver non aver reso la dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali previsti, quale requisito necessario dell’offerta, dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108), sostenendone l’illegittimità e la necessità che la stazione appaltante esperisse il soccorso istruttorio.

Le disposizioni riportate nell’art. 47 del “Decreto semplificazioni II”

A onor del vero, l’appalto in questione riguardava una procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale per gli investimenti Complementari e, ai sensi dell’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, vanno esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non assumano l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

– una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;

– una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile.

Anche secondo il comma 7 del citato articolo 47 del D.L. 77/2021(convertito dalla L. 108/2021), costituisce requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo di assicurare le quote ivi stabilite per l’occupazione femminile e giovanile con riferimento alle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto.

Le disposizioni del Bando tipo n. 1 di ANAC

Il Bando tipo n. 1/2021, recante “Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 154 del 16 marzo 2022 ed aggiornato con delibera n. 332 del 20 luglio 2022, all’art. 5 “Requisiti Generali”, dispone espressamente: “Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: 

– una quota pari al …per cento [indicare la quota percentuale scelta] di occupazione giovanile;

-una quota pari al … per cento [indicare la quota percentuale scelta] di occupazione femminile [la quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l’atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l’atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all’avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga] delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309]”.

L’articolo 13, altresì, “Soccorso istruttorio”, del medesimo bando tipo n. 1/2021, dispone che: “non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 5 del presente bando”.

Le considerazioni conclusive di ANAC

L’Autorità, nel parere in esame, ha affermato che le disposizioni esposte nei paragrafi che precedono sono state introdotte nello schema di disciplinare predisposto in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), ai sensi dell’articolo 47 del decreto legge n. 77/21 e recepiscono le cause di esclusione di cui all’articolo 47, commi 2, 4 e 6, decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

Infatti, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge n. 77/2021, l’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta deve, oltre ad aver assolto agli obblighi ex legge 68/1999, assumersi l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al 30 per cento di quelle necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali .

Pertanto, nel caso di specie, stante il quadro normativo sopra ricostruito, le contestazioni sollevate dall’operatore economico istante sono risultate infondate.

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