Non possono essere erogati incentivi di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici nel caso in cui il RUP abbia disposto la proroga tecnica del contratto d’appalto.
La precisazione proviene dalla Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Regione Sicilia n. 181 del 18 ottobre 2022.
Il caso sottoposto all’esame della Corte
Un Comune aveva presentato un quesito in merito all’erogazione degli incentivi al personale per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
In particolare, si richiamava l’orientamento giurisprudenziale in materia, come elaborato nelle diverse pronunce delle Sezioni di Controllo della Corte dei conti, laddove si è costantemente affermato che detti incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge o il regolamento dell’Ente, siano state affidate previo espletamento di una procedura comparativa; con la conseguenza che sono escluse ai fini di accantonamento del “Fondo” importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o di affidamento diretto. Si chiedeva, quindi, di voler fornire parere in merito al diritto o meno dei dipendenti alla corresponsione dei suddetti incentivi per funzioni tecniche nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano invece la consultazione comparativa di più operatori.
Gli indirizzi giurisprudenziali richiamati dalla Corte
La Corte ha evidenziato che la disciplina recata dall’art. 113 del Codice dei contratti è stata, nel tempo, oggetto di plurime pronunce da parte delle diverse Sezioni regionali di controllo della Corte, in sede consultiva, investite da richieste di parere in materia, sotto diversi profili.
Detta elaborazione giurisprudenziale, maturata nel tempo, ha riconosciuto come il legislatore del 2016 abbia individuato le varie fasi procedimentali rilevanti che portano all’affidamento di un contratto pubblico, valorizzando quanto espressamente indicato nell’art. 113 suddetto.
Le pronunce delle varie sezioni della Corte hanno ribadito il principio della tassatività che connota la dimensione sia oggettiva che soggettiva della fattispecie.
In particolare, la Sezione delle Autonomie ha affermato che la vigente disciplina degli incentivi tecnici dettata dal citato art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si connota per la previsione di un sistema compiuto di vincoli per l’erogazione degli incentivi stessi, individuandone l’ambito applicativo sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
Ed ancora, è tornata a pronunciarsi sul tema, la Sezione delle Autonomie, affermando che quando il legislatore abbia inteso non incentivabili attività annoverabili tra le funzioni tecniche svolte nell’ambito di certi contratti pubblici lo ha fatto esplicitamente La Sezione Autonomie ha precisato che “ la specialità della fattispecie, in realtà, ha richiesto una disciplina espressa e compiuta, che è declinata nell’art. 113, con indicazione degli ambiti, delle modalità di finanziamento e delle relative procedure di quantificazione e individuazione delle destinazioni, nonché della natura degli emolumenti accessori (e per quest’ultimo profilo è stato necessario un ulteriore intervento legislativo)” ed ha concluso che una diversa interpretazione della norma richiederebbe “uno sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere di fatto il contenuto dell’art. 113. Operazione che appare travalicare la competenza di chi è chiamato ad interpretare e applicare le norme”(delib. 2/2019/SEZAUT/QMIG e n. 15/2019/SEZAUT/QMIG).
La sezione della Corte dei conti siciliana ha avuto modo di rilevare il carattere tassativo dell’individuazione delle fattispecie fatta dal legislatore, procedendo con una lettura testuale della disposizione, non suscettibile di interpretazioni estensive.
Dalla lettura testuale della norma appare, pertanto, di chiara evidenza la volontà del legislatore di attribuire gli incentivi di che trattasi esclusivamente per le funzioni e la tipologia di contratti espressamente indicati e qualsiasi diversa soluzione interpretativa verrebbe a violare i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato in tema di interpretazione della legge: l’art. 12 disp. att. recita, infatti, che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dell’intenzione del legislatore.
Le osservazioni sullo specifico quesito formulato
Con specifico riferimento al quesito formulato circa il diritto o meno dei dipendenti alla corresponsione dei suddetti incentivi per funzioni tecniche nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano invece la consultazione comparativa di più operatori, la Sezione non ha ritenuto di discostarsi dalla linea interpretativa tracciata dalla magistratura contabile, coerente con un’interpretazione letterale della norma.
Il quesito, invero, sottoposto all’attenzione del Collegio riguardava anche l’ipotesi di riconoscere l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.50 del 2016, nel caso di affidamento di appalti lavori, servizi e forniture con procedure non competitive, ossia in assenza di una previa comparazione di offerte. Sul punto, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono pronunciate in più occasioni, escludendo che tali modalità operative possano ritenersi idonee ai fini del riconoscimento degli emolumenti in parola.
