Nulle le clausole dei contratti di appalto che subordinano i pagamenti alla riscossione di contributi di enti terzi

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza 6/2026 della Sezione I civile nella causa iscritta al N.R.G. 2907/2020, aderisce al rigoroso orientamento giurisprudenziale sfavorevole alle clausole che condizionano i pagamenti alla previa acquisizione di finanziamenti di enti terzi. Immaginiamo un mondo nel quale si consenta di regolare i rapporti economici in modo che il debitore…

Data

Categoria

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza 6/2026 della Sezione I civile nella causa iscritta al N.R.G. 2907/2020, aderisce al rigoroso orientamento giurisprudenziale sfavorevole alle clausole che condizionano i pagamenti alla previa acquisizione di finanziamenti di enti terzi.

Immaginiamo un mondo nel quale si consenta di regolare i rapporti economici in modo che il debitore sia lasciato libero di adempiere al proprio debito solo quando disponga, per altro a proprio giudizio, della disponibilità di cassa per pagare il creditore.

I titoli di credito cesserebbero di aver alcun significato. I creditori non riuscirebbero ad avere alcuna possibilità di cedere il credito o farselo scontare dalle banche, se non a prezzi evidentemente altissimi. Ancora, l’imprenditore o qualsiasi creditore (chi intenda vedere un immobile o darlo in locazione o affitto) non potrebbe contare su alcuna certezza in merito ai tempi di acquisizione per cassa del proprio credito.

Ma, a sua volta, in quel mondo immaginario, il creditore incerto sul quando della soddisfazione del proprio credito potrebbe gestire i propri rapporti economici nei quali assuma il ruolo di debitore pretendendo il diritto a pagare solo una volta che disponga delle risorse di cassa necessarie. E così a cascata.

E’ sostenibile un mercato ed un’economia in un mondo simile? Sarebbe garantita in simile modo la libertà dei rapporti economici?

Vero, nel caso degli appalti pubblici etero finanziati con risorse proveniente da UE, Stato, Regioni, Bei, Pnrr, altro, si può contare sulle garanzie pubbliche e sulla ragionevole certezza che le risorse confluiranno – prima o poi – nelle casse della stazione appaltante, sicchè l’incertezza del rapporto economico si restringerebbe solo al quando e non al “se”.

E’ da chiedersi se alla luce delle semplicissime considerazioni esposte sopra, discendenti direttamente dai principi costituzionali e del Trattato UE possa meritare minimamente sostegno l’indirizzo di alcune sentenze della Cassazione secondo le quali prevedere nei contratti clausole che subordinino il pagamento dovuto dalla stazione appaltante all’appaltatore sia da intendere solo come una modalità di determinazione del termine di adempimento dell’obbligazione.

C’è un “dettaglio” non certamente trascurabile. La disciplina contabile, in particolare degli enti locali, impone di adottare gli impegni di spesa solo se coerenti col programma dei pagamenti: l’analisi dei flussi di cassa deve essere il presupposto dell’esercizio dell’autonomia contrattuale degli enti.

In ogni caso, l’articolo 125 del d.lgs 36/2023 parla a sua volta espressamente del cronoprogramma dei pagamenti (in particolare per i contratti di durata). E il comma 2 è tanto chiaro quanto imperativo: nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati:

  1. nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento, 
  2. nel diverso termine che sia espressamente concordato nel contratto, che in ogni caso
    1. non può superare i sessanta giorni
    2. purché tale maggiore termine sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Dunque, la legge è chiarissima: i termini di pagamento sono tanto perentori quanto da stabilire a data fissa, senza alcuna possibilità di identificarli in base ad eventi futuri, dei quali non sia conoscibile e programmabile il venire in essere.

Il prolungamento dei termini di pagamento da 30 a 60 giorni è ammesso esclusivamente per cause inerenti l’oggetto del contratto: tali sono le “caratteristiche” connesse alla “natura” dell’accordo contrattuale tra le parti. Tale slittamento non è certo consentito per questioni endogene e riferite all’organizzazione interna dell’ente.

La tutela dei rapporti economici non può che restare indifferente ai modi ed ai tempi con i quali il debitore reperisce le risorse per onorare il proprio credito.

Deve essere onere dell’ente agire nel mercato e ottenere le prestazioni degli appaltatori assicurandosi di disporre tempo per tempo, scadenza per scadenza, delle necessarie disponibilità di cassa, agendo sulla propria rapidità di acquisizione delle entrate o riservando la cassa all’esigenza di onorare i contratti sottoscritti, limitando conseguentemente alcune spese correnti: a questo serve, a ben vedere, la già citata programmazione dei pagamenti quale obbligatorio presupposto dell’impegno di spesa e, quindi, della possibilità stessa di sottoscrivere legittimamente contratti. L’articolo 183, comma 8, del d.lgs 267/2000 pare evidentissimo sul punto: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

Lungi dal potersi considerare esercizio di autonomia privata giustificabile come causa sociale alla luce dei principi costituzionali ed eurounitari, l’introduzione nei contratti di appalto di clausole poste a subordinare i pagamenti all’acquisizione dei finanziamenti dovrebbe considerarsi, oltre che affetta da nullità, anche causa delle responsabilità disciplinari ed erariali previste dalla legge.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Quel supporto giuridico al Rup troppo spesso latitante

    La sentenza del Tar Lazio, Sezione IV- bis, 23.6.2026, n. 11444 dimostra ancora una volta quanto limitato e sostanzialmente inefficace sia il presidio di controllo alle attività dei Rup negli appalti. In estrema sintesi, la vicenda trattata concerne l’erronea applicazione del principio di rotazione negli appalti, che non è operante laddove la stazione appaltante gestisca…

  • Appalti: personale a partita Iva soggetto a controllo di equità

    Anche il personale a partita IVA va tutelato negli appalti pubblici e pertanto occorre condurre un accertamento di equità in merito al trattamento economico erogato. Queste le indicazioni del TAR Piemonte, sentenza 25/06/2026, n. 1456. Il caso sottoposto al Collegio La controversia insorta riguardava una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente…

  • Incentivi per funzioni tecniche? Solo se si attiva l’appalto

    Chi scrive lo sostiene da sempre: gli incentivi per le funzioni tecniche sono da attribuire come compenso per un risultato, perchè è un’obbligazione di risultato. Dunque, non possono che essere connessi all’avverarsi della condizione cui sono sottoposti, cioè l’affidamento della prestazione. La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27.5.2026, n. 16584, conferma questo assunto. La pronuncia…